Art. 20. 
 
 
Iscrizione  nell'elenco  generale   degli   intermediari   finanziari
                             comunitari 
 
 
  1. L'iscrizione nell'elenco  generale  di  intermediari  finanziari
comunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
   a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel  Paese  di
provenienza; 
   b)  esercizio  in  Italia  dell'attivita'   finanziaria   in   via
esclusiva; 
   c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al
capitale sociale richiesto, dall'articolo 106,  comma  3,  del  Testo
unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per
gli intermediari che esercitano l'attivita' di rilasciano di garanzie
nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione  di
importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a  euro  5  milioni
ove  l'attivita'  e'  esercitata  in  via  esclusiva,  prevalente   o
rilevante. Il fondo di dotazione deve  essere  investito  per  almeno
euro  1,5  milioni  in  attivita'  liquide  o  in  titoli  di  pronta
liquidabilita', entrambi depositati  su  un  unico  conto  costituito
presso una succursale operante in  Italia  di  una  banca  nazionale,
comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di  pronta  liquidabilita'
si intendono i titoli di debito negoziati  su  mercati  regolamentati
italiani autorizzati o esteri  riconosciuti  dalla  Consob  ai  sensi
degli articoli 63 e seguenti del  Testo  unico  della  finanza.  Tali
titoli devono essere valutati al prezzo  di  mercato  ovvero,  se  si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del  bilancio
secondo i principi contabili  internazionali  (IAS/IFRS),  al  valore
equo; 
   d) sussistenza dei requisiti di professionalita', indipendenza  ed
onorabilita' previsti dell'articolo 109 del Testo unico  in  capo  ai
soggetti che svolgono la funzione  di  direzione  dell'organizzazione
stabile operante in Italia; 
   e) sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo  ai  titolari
di   partecipazioni    rilevanti    nell'intermediario    finanziario
comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile  organizzazione
operante in Italia. 
  2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario
finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a
quella  prevista  dal  titolo  V  del   Testo   unico,   l'iscrizione
nell'elenco  generale  e'  subordinata  al  verificarsi  della   sola
condizione di cui al comma 1, lettera a).