Art. 20. Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari 1. L'iscrizione nell'elenco generale di intermediari finanziari comunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese di provenienza; b) esercizio in Italia dell'attivita' finanziaria in via esclusiva; c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l'attivita' di rilasciano di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l'attivita' e' esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attivita' liquide o in titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo; d) sussistenza dei requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' previsti dell'articolo 109 del Testo unico in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione stabile operante in Italia; e) sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia. 2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del Testo unico, l'iscrizione nell'elenco generale e' subordinata al verificarsi della sola condizione di cui al comma 1, lettera a).