Art. 21. Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari 1. L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 20, comma 1; b) rilascio da parte del rappresentante legale della societa' di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite.