Art. 21. 
 
 
Iscrizione  nell'elenco  generale   degli   intermediari   finanziari
                           extracomunitari 
 
 
  1. L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari  finanziari
extracomunitari  e'   subordinata   al   ricorrere   delle   seguenti
condizioni: 
   a) sussistenza dei requisiti di cui  al  precedente  articolo  20,
comma 1; 
   b) rilascio da parte del rappresentante legale della  societa'  di
dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di
cui alle raccomandazioni emesse  dal  Gruppo  di  azione  finanziaria
internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da
attivita' illecite.