Art. 22. Norme applicabili 1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari iscritti nell'elenco generale, ai sensi del presente decreto si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in relazione all'attivita' svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108 e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, ed articolo 111 del Testo unico. Per verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale si fa riferimento all'attivita' esercitata in Italia. 2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la cancellazione dall'elenco generale, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.