Art. 22. 
 
 
                          Norme applicabili 
 
 
  1.  Agli  intermediari  finanziari  comunitari  ed  extracomunitari
iscritti nell'elenco generale,  ai  sensi  del  presente  decreto  si
applicano, in  quanto  compatibili  con  la  presente  disciplina  in
relazione all'attivita' svolta in Italia, gli articoli 106, 107,  108
e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di  professionalita',
indipendenza ed  onorabilita'  richiesti  ai  soggetti  che  svolgono
funzioni  di  direzione,  ed  articolo  111  del  Testo  unico.   Per
verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo  di
iscrizione  nell'elenco  speciale  si  fa  riferimento  all'attivita'
esercitata in Italia. 
  2.  Il  Ministro  dell'Economia  e   delle   Finanze   dispone   la
cancellazione   dall'elenco   generale,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le  condizioni
stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.