Art. 19.
                  (Patrimonio di comuni, province,
                   citta' metropolitane e regioni)

1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  2,  con  riguardo
all'attuazione  dell'articolo  119,  sesto comma, della Costituzione,
stabiliscono   i  principi  generali  per  l'attribuzione  a  comuni,
province,  citta'  metropolitane  e regioni di un proprio patrimonio,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) attribuzione  a  titolo non oneroso ad ogni livello di governo di
distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali,
alle   capacita'   finanziarie   ed   alle   competenze   e  funzioni
effettivamente  svolte  o  esercitate  dalle  diverse regioni ed enti
locali,  fatta  salva  la  determinazione  da  parte  dello  Stato di
apposite  liste  che individuino nell'ambito delle citate tipologie i
singoli beni da attribuire;
 b) attribuzione  dei  beni  immobili  sulla  base  del  criterio  di
territorialita';
 c) ricorso  alla  concertazione  in sede di Conferenza unificata, ai
fini   dell'attribuzione   dei   beni   a  comuni,  province,  citta'
metropolitane e regioni;
 d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che
non  possono  essere  trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al
patrimonio culturale nazionale.
 
          Nota all'art. 19:
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.