Art. 22.
             Monitoraggio sulle dimensioni delle classi


  1.  L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di
specifico  monitoraggio.  A  tal fine gli Uffici scolastici regionali
provvedono  alla  piena  utilizzazione del sistema informativo per la
trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di
diritto  e  l'adeguamento  degli  stessi  alle  situazioni  di fatto.
Provvedono,  altresi',  all'attivazione  dei formali controlli per la
verifica   dell'esatta  osservanza  di  tutte  le  norme  primarie  e
regolamentari.