Art. 22. Monitoraggio sulle dimensioni delle classi 1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresi', all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.