Art. 23. Utilizzo del personale 1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso e' utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarita' e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine. 2. Il medesimo personale, in via subordinata, e' utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto di sostegno, per il quale e' in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilita' professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneita' per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresi', al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale. 3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilita', una riduzione dell'aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalita', si tiene conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite di eta' e di compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.