Art. 21. 
 
                   Bonus annuale delle eccellenze 
 
 
  1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dall'articolo  57,  comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, il bonus annuale  delle  eccellenze  al  quale  concorre  il
personale, dirigenziale e non, che si e' collocato  nella  fascia  di
merito alta nelle rispettive  graduatorie  di  cui  all'articolo  19,
comma  2,  lettera  a).  Il  bonus  e'  assegnato  alle   performance
eccellenti  individuate  in  non  piu'  del  cinque  per  cento   del
personale, dirigenziale e non, che si  e'  collocato  nella  predetta
fascia di merito alta. 
  2.  Nei  limiti  delle  risorse  disponibili,   la   contrattazione
collettiva nazionale determina l'ammontare del  bonus  annuale  delle
eccellenze. 
  3. Il personale premiato con il bonus annuale di  cui  al  comma  1
puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a
condizione che rinunci al bonus stesso. 
  4. Entro il  mese  di  aprile  di  ogni  anno,  le  amministrazioni
pubbliche,  a  conclusione  del   processo   di   valutazione   della
performance,  assegnano  al  personale  il  bonus  annuale   relativo
all'esercizio precedente. 
 
          Nota all'art. 21:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  45  (Trattamento  economico). - 1. Il trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio  fatto salvo quanto
          previsto  all'art.  40,  commi 3-ter e 3-quater, e all'art.
          47-bis, comma 1, e' definito dai contratti collettivi.
             2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
          dipendenti   di   cui  all'art.  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento   contrattuale   e   comunque  trattamenti  non
          inferiori   a  quelli  previsti  dai  rispettivi  contratti
          collettivi.
             3.  I  contratti collettivi definiscono, in coerenza con
          le  disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici
          accessori collegati:
              a) alla performance individuale;
              b)   alla  performance  organizzativa  con  riferimento
          all'amministrazione   nel   suo  complesso  e  alle  unita'
          organizzative  o aree di responsabilita' in cui si articola
          l'amministrazione;
              c)     all'effettivo     svolgimento    di    attivita'
          particolarmente  disagiate  ovvero pericolose o dannose per
          la salute.
             3-bis.  Per  premiare il merito e il miglioramento della
          performance   dei   dipendenti,   ai  sensi  delle  vigenti
          disposizioni  di legge, sono destinate, compatibilmente con
          i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
          di  quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
          nazionale di lavoro.
             4.  I  dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
          trattamenti economici accessori.
             5.  Le  funzioni  ed  i  relativi  trattamenti economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari  esteri,  per  i  servizi che si prestano all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e    le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,   sono
          disciplinati,  limitatamente  al  periodo  di  servizio ivi
          prestato,  dalle  disposizioni  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'   dalle  altre
          pertinenti  normative di settore del Ministero degli affari
          esteri.».