Art. 23. 
 
                       Progressioni economiche 
 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le
progressioni economiche di cui  all'articolo  52,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.165,   come   introdotto
dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto  previsto
dai contratti collettivi nazionali e  integrativi  di  lavoro  e  nei
limiti delle risorse disponibili. 
  2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione  allo  sviluppo  delle
competenze professionali ed ai  risultati  individuali  e  collettivi
rilevati dal sistema di valutazione. 
  3.  La  collocazione  nella  fascia  di  merito   alta   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera  a),  per  tre  anni  consecutivi,
ovvero per  cinque  annualita'  anche  non  consecutive,  costituisce
titolo  prioritario  ai  fini  dell'attribuzione  delle  progressioni
economiche. 
 
          Nota all'art. 23:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore
          di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell'ambito
          dell'area  di  inquadramento ovvero a quelle corrispondenti
          alla   qualifica   superiore   che   abbia  successivamente
          acquisito  per  effetto  delle  procedure  selettive di cui
          all'art.  35,  comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di
          mansioni  non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
          non  ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
          dell'assegnazione di incarichi di direzione.
             1-bis.   I   dipendenti  pubblici,  con  esclusione  dei
          dirigenti  e  del  personale  docente  della  scuola, delle
          accademie,   conservatori   e   istituti  assimilati,  sono
          inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali. Le
          progressioni   all'interno   della  stessa  area  avvengono
          secondo   principi   di  selettivita',  in  funzione  delle
          qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
          dei  risultati  conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di
          fasce  di  merito.  Le  progressioni  fra le aree avvengono
          tramite  concorso  pubblico, ferma restando la possibilita'
          per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
          possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per l'accesso
          dall'esterno,  una  riserva di posti comunque non superiore
          al  50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
          positiva  conseguita  dal  dipendente  per  almeno tre anni
          costituisce  titolo  rilevante  ai  fini della progressione
          economica  e  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  nei
          concorsi per l'accesso all'area superiore.
             1-ter.  Per  l'accesso alle posizioni economiche apicali
          nell'ambito  delle aree funzionali e' definita una quota di
          accesso   nel  limite  complessivo  del  50  per  cento  da
          riservare  a  concorso  pubblico  sulla  base  di  un corso
          concorso  bandito  dalla  Scuola  superiore  della pubblica
          amministrazione.
             2.  Per  obiettive esigenze di servizio il prestatore di
          lavoro   puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie  della
          qualifica immediatamente superiore:
              a)  nel  caso  di vacanza di posto in organico, per non
          piu'  di  sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
          state  avviate  le  procedure  per  la  copertura dei posti
          vacanti come previsto al comma 4;
             b)  nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
          con  diritto  alla  conservazione del posto, con esclusione
          dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
              3.  Si  considera svolgimento di mansioni superiori, ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente,  sotto  il  profilo qualitativo, quantitativo e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
             4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  per il periodo di
          effettiva   prestazione,   il   lavoratore  ha  diritto  al
          trattamento  previsto  per  la qualifica superiore. Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze  dei  posti in organico, immediatamente, e comunque
          nel  termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
          dipendente  e'  assegnato  alle  predette  mansioni, devono
          essere  avviate  le  procedure  per  la copertura dei posti
          vacanti.
             5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
          l'assegnazione  del  lavoratore  a  mansioni proprie di una
          qualifica  superiore,  ma  al  lavoratore e' corrisposta la
          differenza   di  trattamento  economico  con  la  qualifica
          superiore.  Il  dirigente  che  ha  disposto l'assegnazione
          risponde  personalmente  del maggiore onere conseguente, se
          ha agito con dolo o colpa grave.
             6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
          sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti
          professionali  prevista  dai  contratti collettivi e con la
          decorrenza   da  questi  stabilita.  I  medesimi  contratti
          collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui
          ai  commi  2,  3  e  4. Fino a tale data, in nessun caso lo
          svolgimento  di  mansioni superiori rispetto alla qualifica
          di  appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti
          automatici     nell'inquadramento     professionale     del
          lavoratore.».