Art. 27. 
 
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio  di  residui  passivi
          perenti delle spese correnti e in conto capitale) 
 
    1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente  e
nella parte in conto capitale, rispettivamente,  un  "fondo  speciale
per la riassegnazione  dei  residui  passivi  della  spesa  di  parte
corrente  eliminati  negli   esercizi   precedenti   per   perenzione
amministrativa" e  un  "fondo  speciale  per  la  riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  in  conto  capitale  eliminati  negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui  dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
    2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma  1  e  la
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di  bilancio  hanno  luogo
mediante decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
registrare alla Corte dei conti, e riguardano  sia  le  dotazioni  di
competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.