Art. 28. 
 
             (Fondo di riserva per le spese impreviste) 
 
    1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva  per
le spese impreviste" per provvedere alle eventuali  deficienze  delle
assegnazioni  di  bilancio,  che  non  riguardino  le  spese  di  cui
all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci  futuri  con
carattere di continuita'. 
    2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma  1  e  la
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di  bilancio  hanno  luogo
mediante decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
registrare alla Corte dei conti, e riguardano  sia  le  dotazioni  di
competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati. 
    3.  Allo  stato  di  previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da approvare, con
apposito articolo, con la legge del  bilancio,  delle  spese  per  le
quali si puo' esercitare la facolta' di cui al comma 2. 
    4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato
e' allegato un  elenco  dei  decreti  di  cui  al  comma  2,  con  le
indicazioni dei motivi per i quali si e'  proceduto  ai  prelevamenti
dal fondo di cui al presente articolo.