Art. 30. 
 
        (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) 
 
    1. Le leggi pluriennali di spesa in conto  capitale  quantificano
la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al  primo  anno
di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuite a ciascuno
degli  anni  considerati  nel  bilancio  pluriennale;  la  legge   di
stabilita' puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno
degli  anni  considerati  nel  bilancio   pluriennale,   nei   limiti
dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,
lettera e). 
    2. Le amministrazioni pubbliche  possono  stipulare  contratti  o
comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti  indicati  nella  legge  di
stabilita'. I relativi pagamenti devono, comunque,  essere  contenuti
nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
    3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio  di
contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora  la  natura  degli
interventi lo richieda, le relative modalita' di utilizzo, mediante: 
    a)  autorizzazione  concessa  al  beneficiario,  a   valere   sul
contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con  istituti  di
credito il cui onere di ammortamento e' posto a carico  dello  Stato.
In tal caso il debito si intende assunto dallo  Stato  che  provvede,
attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare  il
contributo direttamente all'istituto di credito; 
    b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le  cadenze
temporali stabilite dalla legge. 
    4. Nel caso si proceda all'utilizzo  dei  contributi  pluriennali
secondo le modalita' di cui  al  comma  3,  lettera  a),  al  momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni  che  erogano  il
contributo sono tenute a  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il
piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della  quota
capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il
Ministero  procede  a  iscrivere  il  contributo  tra  le  spese  per
interessi passivi e il rimborso di passivita' finanziarie. 
    5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a  tutti  i
contributi pluriennali iscritti in bilancio per i  quali  siano  gia'
state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in
tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 
    6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano  l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi  compresi  nel  bilancio
pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel  caso
in cui non si tratti  di  spese  obbligatorie,  possono  rinviare  le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge  di  stabilita'  a  norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel  caso  in  cui  l'onere  a
regime e' superiore a quello indicato per il terzo anno del  triennio
di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. 
    7.  Il  disegno  di  legge  di  stabilita'  indica,  in  apposito
allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo
11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in  essere  al  30
giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti  in  conti
correnti o contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in  essere
alla medesima data. 
    8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  al  fine   di   garantire   la   razionalizzazione,   la
trasparenza, l'efficienza e  l'efficacia  delle  procedure  di  spesa
relative  ai  finanziamenti  in   conto   capitale   destinati   alla
realizzazione di opere pubbliche. 
    9. I decreti legislativi di cui  al  comma  8  sono  emanati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) introduzione della valutazione nella  fase  di  pianificazione
delle opere al fine di consentire procedure di confronto e  selezione
dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza,  per  quanto
riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati  nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
    b) predisposizione da parte del  Ministero  competente  di  linee
guida  obbligatorie  e  standardizzate  per  la   valutazione   degli
investimenti; 
    c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei  valutatori
anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli  organismi  di
valutazione esistenti, con  il  ricorso  a  competenze  esterne  solo
qualora  manchino  adeguate  professionalita'   e   per   valutazioni
particolarmente complesse; 
    d) potenziamento  e  sistematicita'  della  valutazione  ex  post
sull'efficacia e  sull'utilita'  degli  interventi  infrastrutturali,
rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; 
    e) separazione del finanziamento dei  progetti  da  quello  delle
opere attraverso la costituzione di due  appositi  fondi.  Al  "fondo
progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura  di
valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al  "fondo
opere" si accede  solo  dopo  il  completamento  della  progettazione
definitiva; 
    f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al
finanziamento e  ai  costi  delle  opere;  previsione  dell'invio  di
relazioni annuali in formato telematico alle Camere  e  procedure  di
monitoraggio sullo stato di attuazione  delle  opere  e  dei  singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e  ai  risultati  ottenuti  relativamente  all'effettivo   stato   di
realizzazione delle opere; 
    g) previsione di  un  sistema  di  verifica  per  l'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti con  automatico  definanziamento  in
caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 
    10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma  8  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari  entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
possono essere comunque adottati. 
    11. Per i tre esercizi finanziari successivi a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta
adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato
di  attuazione  dei  programmi  di  spesa  e  i  relativi  tempi   di
realizzazione, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
valutazione delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di
evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti  oneri,
puo' prorogare di un ulteriore anno i termini  di  conservazione  dei
residui passivi relativi a spese in conto capitale. 
 
              Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive  modificazioni
          (Delega  al  Governo  in  materia  di   infrastrutture   ed
          insediamenti produttivi strategici ed altri interventi  per
          il rilancio delle attivita' produttive): 
              «1.  Il  Governo,  nel  rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o province autonome interessate e inserito,  previo  parere
          del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria,  con
          l'indicazione dei relativi  stanziamenti.  Nell'individuare
          le infrastrutture e gli insediamenti strategici di  cui  al
          presente comma, il Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale, nonche'  a  fini  di  garanzia  della  sicurezza
          strategica     e     di     contenimento     dei      costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509.  Il  programma  tiene
          conto del Piano generale dei trasporti.  L'inserimento  nel
          programma di infrastrutture strategiche  non  comprese  nel
          Piano  generale  dei   trasporti   costituisce   automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono  ai
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della presente legge il programma  e'  approvato  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre  2001.  Gli  interventi  previsti  dal
          programma  sono  automaticamente  inseriti   nelle   intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro nei comparti idrici ed  ambientali,  ai  fini  della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi,  con  le  indicazioni  delle
          risorse disponibili e da reperire, e sono compresi  in  una
          intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra  il
          Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere».