Art. 32. 
 
                       (Esercizio provvisorio) 
 
    1. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere  concesso
se non per legge e  per  periodi  non  superiori  complessivamente  a
quattro mesi. 
    2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del  bilancio  e'
consentita per tanti  dodicesimi  della  spesa  prevista  da  ciascun
capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio  provvisorio,  ovvero  nei
limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si  tratti  di  spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti  frazionati
in dodicesimi. 
    3. Le limitazioni di cui al comma 2  si  intendono  riferite  sia
alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.