Art. 33. 
 
               (Assestamento e variazioni di bilancio) 
 
    1.  Entro  il  mese  di  giugno  di  ciascun  anno,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge  ai  fini
dell'assestamento delle previsioni di bilancio,  anche  sulla  scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede  di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. 
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per  l'applicazione
dei  provvedimenti  legislativi   pubblicati   successivamente   alla
presentazione del  bilancio  di  previsione  indicando,  per  ciascun
capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. 
    3. Con il disegno di legge di  cui  al  comma  1  possono  essere
proposte,   limitatamente   all'esercizio   in   corso,    variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una
stessa missione con le modalita' indicate dall'articolo 23, comma 3. 
    4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi  di  finanza  pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne
a ciascun programma, relativamente  alle  spese  per  adeguamento  al
fabbisogno nell'ambito delle  spese  rimodulabili,  su  proposta  dei
Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di
spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.