Art. 34. 
 
                              (Impegni) 
 
    1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi  demandate
per legge, impegnano ed ordinano le spese nei  limiti  delle  risorse
assegnate in bilancio. Restano ferme  le  disposizioni  speciali  che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di  spesa  ad
organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 
    2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme
dovute  dallo  Stato  a  seguito   di   obbligazioni   giuridicamente
perfezionate. 
    3. Gli impegni assunti possono riferirsi  soltanto  all'esercizio
in corso. 
    4. Previo assenso del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
con  salvaguardia  della   compatibilita'   con   il   fabbisogno   e
l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per  le  spese
correnti possono essere assunti impegni estesi a carico  di  esercizi
successivi,  nei  limiti  delle  risorse   stanziate   nel   bilancio
pluriennale a legislazione vigente, ove cio' sia  indispensabile  per
assicurare la continuita' dei servizi, e quando si  tratti  di  spese
continuative e  ricorrenti,  se  l'amministrazione  ne  riconosca  la
necessita' o la convenienza. 
    5. Le spese per stipendi  ed  altri  assegni  fissi  equivalenti,
pensioni ed assegni  congeneri  sono  imputate  alla  competenza  del
bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i  relativi
pagamenti, fatta eccezione per  le  competenze  dovute  a  titolo  di
arretrati  relativi  ad  anni   precedenti   derivanti   da   rinnovi
contrattuali per  le  quali  e'  consentita  l'imputazione  in  conto
residui. 
    6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere
o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le  disposizioni
dell'articolo 30, comma 2. 
    7. Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31  dicembre,
nessun impegno puo' essere assunto a carico  dell'esercizio  scaduto.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie  territoriali  dello
Stato per le spese decentrate  si  astengono  dal  ricevere  atti  di
impegno che dovessero pervenire dopo tale data,  fatti  salvi  quelli
direttamente   conseguenti    all'applicazione    di    provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.