ART. 46.
               (Mutui con oneri a carico dello Stato).
   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti
interessati,  entro  il  31  marzo 2000, i mutui con oneri a totale o
parziale  carico  dello  Stato  le  cui condizioni siano disallineate
rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad
agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.
   3.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  riferisce  al Parlamento sui risultati dell'attuazione del
presente articolo.
 
                    Nota all'art. 46:
                    -  Il  testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
                    "3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.".