ART. 48. (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidita'). 1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: " Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ". 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria. 3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Note all'art. 48: - Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1985), a seguito delle integrazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000. E' altresi' autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984. Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete. Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, come quella prevista dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L. 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa". Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli arti-coli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane. La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo contenuto. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994. Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'art. 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile. Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881. Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire. I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986; b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987; c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi. Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi, gia' autorizzato con art. 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi. L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma. Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987. Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario.". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) e' il seguente: "Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione. 3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni. 4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal presidente del tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso. 5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'art. 1349 del codice civile.".