ART. 48.
             (Operazioni in titoli di Stato sul mercato
              secondario e gestione della liquidita').
   1.  All'articolo  8  della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
   "  Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro
del   tesoro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato,  anche  in  deroga  alle  norme di contabilita' generale
dello  Stato  ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti
mediante  ricorso  ad operazioni di pronti contro termine od altre in
uso  nei  mercati  finanziari  internazionali.  Tali  operazioni,  in
considerazione  del  loro  carattere  transitorio,  non modificano la
consistenza  dei  relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione
di  un  apposito  conto  della  gestione  di tesoreria. I conseguenti
effetti  finanziari  vengono  imputati all'entrata del bilancio dello
Stato  ovvero  gravano  sugli oneri del debito fluttuante, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   a  procedere  a  operazioni  di  prestito  sul  mercato
interbancario ".
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica    puo'    autorizzare   interventi   di   gestione   delle
disponibilita'  liquide degli enti della pubblica amministrazione, al
fine  di  aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al
Dipartimento  del  tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita'
finanziaria.
   3.  Su  tutte  le  somme di pertinenza dello Stato o di altri enti
pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso
un  istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al
tasso  ufficiale  di  riferimento  pubblicato dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 
                    Note all'art. 48:
                    -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 22 dicembre
          1984,  n.  887 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1985),
          a   seguito   delle  integrazioni  apportate  dal  presente
          articolo, e' il seguente:
                    "Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello
          Stato    all'amministrazione    delle    poste    e   delle
          telecomunicazioni  ed  all'Azienda  autonoma delle ferrovie
          dello  Stato  per  il pareggio dei relativi bilanci restano
          stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in
          lire 1.798.020.984.000.
                    E'  altresi'  autorizzata  la  concessione di una
          anticipazione   di   lire   835.500   milioni   in   favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          a  fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
          e 1984.
                    Le  riduzioni  previste  per  i  viaggi in regime
          concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
          punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
                    Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  il  Ministro  dei trasporti predispone un
          piano  per  la  graduale  soppressione,  in non piu' di tre
          anni,  sia  delle linee a scarso traffico, il cui esercizio
          non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle
          linee  della  rete fondamentale, sia degli impianti passivi
          posti sulle linee della stessa rete.
                    Il  predetto  piano deve anche prevedere, entro i
          suddetti  limiti  di  tempo,  la  soppressione di eventuali
          ulteriori   obblighi  di  esercizio  non  indispensabili  a
          garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
                    Il  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro, d'intesa con la regione interessata,
          e'  autorizzato  a  dichiarare  la  risoluzione consensuale
          ovvero   il   riscatto   delle  concessioni  le  cui  linee
          ferroviarie   risultano   essenziali  al  fine  di  rendere
          funzionale  nel  breve periodo l'assetto definitivo di reti
          integrate  nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per
          il  1985  la gestione commissariale governativa anche delle
          autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo
          onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
                    Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato
          a  procedere  ad  una  ulteriore  revisione triennale della
          sovvenzione   annua  di  esercizio,  come  quella  prevista
          dall'art.  1  della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
          ferrovie  esercitate  in  regime  di  concessione  che, non
          ammesse  a  fruire  dei benefici di cui alla legge 8 giugno
          1978,  n.  297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L.
          13 marzo  1980,  n.  66,  convertito  in  legge dalla legge
          16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto
          1982,  n.  526,  provvedendo  allo  scomputo  degli acconti
          suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a
          tutto  il  1984,  e'  ripartito  nel  triennio 1985-1987 in
          ragione  di  lire  70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65
          miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
                    A  parziale  copertura  degli oneri derivanti per
          l'anno  1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto
          a  lire  40  miliardi,  con  corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1984,    all'uopo    utilizzando   la   voce   "Risanamento
          tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
          in gestione commissariale governativa".
                    Gli  interventi finanziari dello Stato e di altri
          enti  pubblici  in  favore delle aziende esercenti pubblici
          servizi  di  trasporto  in  regime  di  concessione  ed  in
          gestione  governativa  non  sono  considerati contributi ai
          fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          arti-coli  28,  secondo  comma,  e  29,  ultimo  comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600.
                    Nell'ambito    delle   assegnazioni   del   piano
          integrativo  di  cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un
          fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987,
          e'  finalizzato  al finanziamento di accordi, stipulati fra
          l'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato e gli enti
          locali,  aventi  ad  oggetto  interventi  finalizzati  alla
          realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree
          metropolitane.
                    La   convenzione   approvata   dal  Ministro  dei
          trasporti  equivale  all'intesa  di  cui all'art. 81, terzo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio   1977,   n.  616  ed  ha  diretta  efficacia  di
          variazione  degli  strumenti  urbanistici.  A  tal  fine si
          adottano  le  misure di pubblicita', nazionali o locali, in
          relazione al suo contenuto.
                    Per  il  finanziamento  degli interventi previsti
          dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi
          di  telecomunicazioni,  a cura delle aziende dipendenti dal
          Ministero   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni,  si
          provvede  con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
          sui  fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
          D.Lgs.Lgt.   22 novembre   1945,   n.  822,  per  l'importo
          complessivo  di  lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.
          Le  anticipazioni,  di cui al comma precedente, non possono
          superare,  per  ciascuno  degli  anni  dal 1985 al 1987, il
          limite    di    200    miliardi    di    lire    a   favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e  di  300  miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
          per i servizi telefonici.
                    Negli  anni  successivi  i  predetti  limiti sono
          stabiliti dalla legge finanziaria.
                    L'ammortamento  delle singole anticipazioni della
          Cassa  depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio
          dello  Stato  ed  e'  effettuato  in non piu' di 35 anni al
          tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato
          in  lire  26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi
          nell'anno  1987, si provvede mediante apposito stanziamento
          da  iscrivere  nello  stato di previsione del Ministero del
          tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
                    Ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  3 della
          legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui
          al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato
          da  lire  12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art.
          7,  primo  comma,  della  legge  26 aprile 1983, n. 130, e'
          ulteriormente    aumentato   di   lire   15.900   miliardi.
          Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo
          comma  dell'art.  2 della citata legge 12 febbraio 1981, n.
          17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi,
          per  gli  impianti  fissi,  e di lire 1.400 miliardi per il
          materiale rotabile.
                    Detta maggiore    occorrenza   di   lire   15.900
          miliardi,  nonche'  l'importo di lire 6.400 miliardi di cui
          all'art.  7  della  legge  26 aprile  1983,  n.  130,  sono
          destinati,  ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge
          12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione
          dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture
          previste,   ai   fini   dell'integrale   realizzazione  del
          programma  di  cui  al  decreto  del Ministro dei trasporti
          10 settembre 1981, n. 1881.
                    Al  finanziamento  della maggiore  occorrenza  di
          lire  15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito
          cui  si  applicano  tutte  le  disposizioni  previste dagli
          articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
                    L'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato e'
          autorizzata  ad  assumere,  anche in via immediata, impegni
          fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
          15.900 miliardi di lire.
                    I  pagamenti  non possono superare i limiti degli
          stanziamenti  che sono iscritti nel bilancio della predetta
          Azienda,  i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
          precedenti commi, restano determinati come segue:
                      a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
                      b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
                      c) lire  12.900  miliardi  per  gli anni 1988 e
          successivi.
                    Per  provvedere  alla realizzazione del programma
          triennale  1979-1981,  predisposto  dall'Azienda  nazionale
          autonoma  delle  strade  (ANAS)  in attuazione dell'art. 41
          della  legge  21 dicembre  1978,  n. 843, l'importo di lire
          3.500  miliardi,  gia'  autorizzato con art. 17 della legge
          7 agosto  1982,  n.  526,  e'  ulteriormente elevato a lire
          5.500 miliardi.
                    L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro in
          ragione  di  lire  500  miliardi  per  ciascuno  degli anni
          finanziari  dal  1985  al  1988  ed  e' versata all'ANAS in
          relazione  alle  effettive  esigenze  di cassa dell'Azienda
          connesse con la realizzazione del predetto programma.
                    Lo  stanziamento di cui al comma precedente, fino
          ad  un  importo  massimo  di  lire 100 miliardi per ciascun
          esercizio,   puo'   essere  destinato  dall'ANAS  a maggior
          finanziamento  degli  interventi  derivanti dall'attuazione
          dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
                    Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente legge, il programma di interventi dell'ANAS
          di  cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per
          acquisire    il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  che  deve essere espresso entro i successivi
          trenta giorni.
                    Per  il  finanziamento del programma triennale di
          cui   al   ventiduesimo  comma,  l'ANAS  e'  autorizzata  a
          contrarre   prestiti   con   la   Banca   europea  per  gli
          investimenti  (BEI)  oppure, previo parere del consiglio di
          amministrazione   dell'Azienda   stessa   e   del  Comitato
          interministeriale  per il credito ed il risparmio, prestiti
          anche  obbligazionari  sia  all'interno  che all'estero per
          l'ammontare  netto  di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione
          dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.
                    Le  operazioni  di  credito  sono contratte nelle
          forme,  alle  condizioni  e  con  le modalita' stabilite in
          apposite  convenzioni,  da stipularsi fra l'ANAS e gli enti
          mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
                    L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico
          del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative
          rate   di  ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,  in
          appositi  capitoli  dello stato di previsione del Ministero
          del  tesoro.  Il  ricavo  netto  dei prestiti contratti sul
          mercato  interno  ed  il  controvalore in lire dei prestiti
          contratti  all'estero sono portati a scomputo degli importi
          annualmente   iscritti   nello   stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
          presente  articolo  e del secondo e terzo comma dell'art. 7
          della legge 30 marzo 1981, n. 119.
                    Il   Ministro  del  tesoro,  tenuto  conto  delle
          condizioni   del  mercato,  puo'  ristrutturare  il  debito
          pubblico   interno   ed  estero  attraverso  operazioni  di
          trasformazione  di  scadenze,  di scambio o sostituzione di
          titoli   di  diverso  tipo,  o  altri  strumenti  operativi
          previsti  dalla  prassi dei mercati finanziari. Il Ministro
          del  tesoro  puo'  altresi'  autorizzare  gli enti pubblici
          economici  e  le  societa' per azioni a prevalente capitale
          pubblico  ad  effettuare  le  stesse operazioni per il loro
          indebitamento sull'interno e sull'estero.
                    Per    promuovere    l'efficienza   dei   mercati
          finanziari,  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato, anche in deroga
          alle   norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  ad
          emettere   temporaneamente   tranche  di  prestiti  vigenti
          mediante  ricorso ad operazioni di pronti contro termine od
          altre  in  uso  nei mercati finanziari internazionali. Tali
          operazioni,    in   considerazione   del   loro   carattere
          transitorio,  non  modificano  la  consistenza dei relativi
          prestiti  e  danno luogo alla movimentazione di un apposito
          conto  della  gestione  di tesoreria. I conseguenti effetti
          finanziari  vengono imputati all'entrata del bilancio dello
          Stato  ovvero  gravano  sugli  oneri del debito fluttuante,
          secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Con
          le  stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
          operazioni di prestito sul mercato interbancario.".
                    - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998,
          n.   213   (Disposizioni   per   l'introduzione   dell'Euro
          nell'ordinamento  nazionale,  a norma dell'art. 1, comma 1,
          della legge 17 dicembre 1997, n. 433) e' il seguente:
                    "Art.  2  (Parametri  di  indicizzazione). - 1. A
          decorrere  dal  1o gennaio 1999 e per un periodo massimo di
          cinque  anni  la Banca d'Italia determina periodicamente un
          tasso  la  cui  misura  sostituisce  quella  della  cessata
          ragione  normale  dello sconto (tasso ufficiale di sconto),
          di  cui  all'art.  1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al
          fine  dell'applicazione  agli  strumenti  giuridici  che vi
          facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso
          e'  inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso
          di  sconto  e  successivamente  modificato  dal Governatore
          della   Banca   d'Italia,   con  proprio  provvedimento  da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  tenendo  conto  delle  variazioni riguardanti lo
          strumento  monetario  adottato dalla Banca Centrale Europea
          che  la  Banca  d'Italia  considerera'  piu' comparabile al
          tasso  ufficiale  di  sconto  in  termini  di  funzione, di
          frequenza, di variazioni e tipo di effetto.
                    2.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 1, i
          parametri   finanziari  di  indicizzazione  venuti  meno  a
          seguito    dell'introduzione   dell'euro   si   considerano
          automaticamente  sostituiti  dai nuovi parametri finanziari
          che  il  mercato  nel  quale  i  parametri cessati venivano
          rilevati  adotta  in  loro  sostituzione.  Il  Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentita  la  Banca  d'Italia,  dichiara con proprio decreto
          l'avvenuta sostituzione.
                    3.  Nel  caso  dei  parametri  a sostituzione non
          automatica  si  fa  ricorso,  in  mancanza  di  una diversa
          previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo
          sulla  determinazione  dei  parametri  sostitutivi,  ad  un
          arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il
          valore  dello  strumento  giuridico  supera  i  cinquecento
          milioni.
                    4.  Gli arbitratori sono scelti di comune accordo
          dalle  parti  o,  in caso di disaccordo, sono designati, su
          istanza   di  chi  vi  ha  interesse,  dal  presidente  del
          tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.
                    5.    Gli    arbitratori,    entro    45   giorni
          dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo
          di  altri  45  giorni, determinano il parametro sostitutivo
          assicurandone  l'equivalenza economico-finanziaria rispetto
          al  parametro  cessato.  Il compenso degli arbitratori e' a
          carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si
          applica l'art. 1349 del codice civile.".