ART. 30 
          (Misure da applicare nelle zone di sorveglianza) 
 
    1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nelle zone
di sorveglianza garantiscono l'applicazione delle misure  di  seguito
elencate: 
    a) viene effettuato  quanto  prima  un  censimento  di  tutte  le
aziende avicole commerciali; 
    b) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di
un  giorno,  uova  all'interno  della  zona  di  sorveglianza   salvo
autorizzazione delle regione e province autonome i quali garantiscono
tramite i servizi veterinari delle aziende  sanitarie  l'applicazione
di opportune misure di biosicurezza volte a  impedire  la  diffusione
dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica  al  transito  su
strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che  non  comporti
operazioni di scarico o soste; 
    c) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini  di  un
giorno e uova verso  aziende,  macelli  o  centri  di  imballaggio  o
stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati  all'esterno
della zona di sorveglianza. Le regioni e le province autonome possono
tuttavia autorizzare il trasporto diretto di: 
    1) 	pollame da macello  a  un  impianto  situato  preferibilmente
nella  zona  di  protezione  o  sorveglianza  per   la   macellazione
immediata, fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  23,  comma  1,
lettere a), b) e d).  Il  Ministero  puo'  autorizzare  il  trasporto
diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza  di
pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza
per la macellazione immediata, nonche' la  successiva  movimentazione
delle carni derivate da tale pollame; 
    2) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro
pollame e che sia ubicata , preferibilmente all'interno delle zone di
protezione e sorveglianza. L'azienda  e'  sottoposta  a  sorveglianza
ufficiale successivamente  all'arrivo  delle  pollastre  che  restano
nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; 
    3) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di  tale
azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle  zone  di
protezione e sorveglianza purche' vengano applicate opportune  misure
di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a  sorveglianza  ufficiale
dopo il trasporto e i pulcini di un giorno  restino  nell'azienda  di
destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una  qualsiasi  altra
azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di  un  giorno  nati  da
uova da cova di aziende avicole ubicate al di  fuori  delle  zone  di
protezione e sorveglianza, purche' l'incubatoio di  partenza  sia  in
grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica  e
le condizioni operative in materia di biosicurezza,  che  dette  uova
non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini  di
un giorno di allevamenti avicoli delle  citate  zone,  caratterizzati
quindi da un diverso stato sanitario; 
    4) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno
o all'esterno della zona  di  sorveglianza.  Le  uova  da  cova  e  i
relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione  e  deve
essere garantita la rintracciabilita' delle uova; 
    5) uova da tavola  verso  un  centro  di  imballaggio  designato,
purche' confezionate in imballaggi a perdere e  tutte  le  misure  di
biosicurezza previste dal Ministero siano applicate; 
    6)  uova  verso  uno  stabilimento  per   la   fabbricazione   di
ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo  II,  del
regolamento  (CE)  n.  853/2004  per  essere  manipolate  e  trattate
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento  (CE)  n.
852/2004,  situato  all'interno   o   all'esterno   della   zona   di
restrizione; 
    7) uova destinate alla distruzione; 
    d) chiunque entri  o  esca  dalle  aziende  site  nella  zona  di
sorveglianza  rispetta  opportune  misure  di  biosicurezza  volte  a
impedire la diffusione dell'influenza aviaria; 
    e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame
o altri volatili in  cattivita'  vivi,  carcasse,  mangime,  concime,
liquami e lettiere, nonche'  qualsiasi  altro  materiale  o  sostanza
potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati  senza  indugio
dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure  di  cui
all'articolo 48; 
    f) non  sono  ammessi,  senza  l'autorizzazione  del  veterinario
ufficiale, l'ingresso  o  l'uscita  di  pollame,  altri  volatili  in
cattivita' o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui  sia
tenuto pollame. Tale limitazione non  si  applica  ai  mammiferi  che
abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione  umana
in cui essi: 
    1) non  hanno  contatti  con  il  pollame  o  altri  volatili  in
cattivita' dell'azienda 
    2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto  il
pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda; 
    g)	aumenti  della  morbilita'   o   della   mortalita'   o   cali
significativi  dei  livelli  di   produzione   nelle   aziende   sono
immediatamente segnalati al  veterinario  ufficiale  che  svolge  gli
opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico; 
    h)	non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame
usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione del veterinario
ufficiale.  Puo'  essere  autorizzato  il  trasporto  di  concime  da
un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta  a  misure
di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il  trattamento  o  il
deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a
distruggere i virus dell'influenza  aviaria  eventualmente  presenti,
secondo quanto disposto dal regolamento (CE)  n.  1774/2002  o  dalle
norme specifiche  che  possono  essere  adottate  conformemente  alle
disposizioni della Commissione. 
    i)	 sono vietati fiere, mercati, esposizioni o  altri  raduni  di
pollame o altri volatili in cattivita'; 
    l) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i regolamenti (CE) n.  852/2004  e  853/2004,  si
          veda nelle note all'art. 8. 
              - Per il regolamento (CE) 1774/2002, si veda nelle note
          all'art. 20.