ART. 30
(Misure da applicare nelle zone di sorveglianza)
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nelle zone
di sorveglianza garantiscono l'applicazione delle misure di seguito
elencate:
a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le
aziende avicole commerciali;
b) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di
un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo
autorizzazione delle regione e province autonome i quali garantiscono
tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie l'applicazione
di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione
dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su
strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti
operazioni di scarico o soste;
c) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un
giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o
stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno
della zona di sorveglianza. Le regioni e le province autonome possono
tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
1) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente
nella zona di protezione o sorveglianza per la macellazione
immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1,
lettere a), b) e d). Il Ministero puo' autorizzare il trasporto
diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di
pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza
per la macellazione immediata, nonche' la successiva movimentazione
delle carni derivate da tale pollame;
2) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro
pollame e che sia ubicata , preferibilmente all'interno delle zone di
protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza
ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano
nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
3) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale
azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di
protezione e sorveglianza purche' vengano applicate opportune misure
di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale
dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di
destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra
azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da
uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di
protezione e sorveglianza, purche' l'incubatoio di partenza sia in
grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e
le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova
non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di
un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati
quindi da un diverso stato sanitario;
4) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno
o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i
relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve
essere garantita la rintracciabilita' delle uova;
5) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato,
purche' confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di
biosicurezza previste dal Ministero siano applicate;
6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di
ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n.
852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di
restrizione;
7) uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di
sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a
impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame
o altri volatili in cattivita' vivi, carcasse, mangime, concime,
liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza
potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio
dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui
all'articolo 48;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario
ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in
cattivita' o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia
tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che
abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana
in cui essi:
1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in
cattivita' dell'azienda
2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il
pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda;
g) aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali
significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono
immediatamente segnalati al veterinario ufficiale che svolge gli
opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;
h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame
usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione del veterinario
ufficiale. Puo' essere autorizzato il trasporto di concime da
un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure
di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il
deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a
distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti,
secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle
norme specifiche che possono essere adottate conformemente alle
disposizioni della Commissione.
i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di
pollame o altri volatili in cattivita';
l) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.
Note all'art. 30:
- Per i regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, si
veda nelle note all'art. 8.
- Per il regolamento (CE) 1774/2002, si veda nelle note
all'art. 20.