Art. 29 (Protezione dei dati) 1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove cio' sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 29: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.