Art. 29 
                        (Protezione dei dati) 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di  sistemi  di
pagamento possono trattare dati personali ove cio' sia  necessario  a
prevenire, individuare e indagare casi di  frode  nei  pagamenti.  Il
trattamento avviene in conformita' al decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.