Art. 21 Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonche' in merito a: a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale; b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; c) la formazione continua; d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle societa' di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualita'. 3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, puo' indirizzare loro raccomandazioni e puo' in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati. 6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. 7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entita' dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, , nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. 9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualita'.