Art. 21 
 
 
   Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo
della qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione  legale
che non hanno incarichi di revisione  legale  su  enti  di  interesse
pubblico, nonche' in merito a: 
    a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del  tirocinio,  e
l'iscrizione nel Registro dei revisori legali  e  delle  societa'  di
revisione legale; 
    b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; 
    c) la formazione continua; 
    d)  il  rispetto  delle   disposizioni   del   presente   decreto
legislativo  da  parte  dei  revisori  legali  e  delle  societa'  di
revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su  enti
di interesse pubblico. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'  avvalersi  su
base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento  dei
compiti, anche di indagine e accertamento, connessi  all'abilitazione
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale, alla tenuta
del Registro e del registro del  tirocinio,  allo  svolgimento  della
formazione continua e al controllo della qualita'. 
  3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono  i  compiti  in  conformita'
alle  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   dei   suoi
regolamenti di attuazione, e di  una  convenzione  stipulata  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Gli enti di cui al comma 2  si  dotano  di  procedure  idonee  a
prevenire,  rilevare  e  gestire  conflitti  di  interesse  o   altre
circostanze che, nello  svolgimento  dei  compiti  delegati,  possono
compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti  nel  Registro  o
nel registro del tirocinio. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e
indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti  di
cui al comma 2, puo' indirizzare loro raccomandazioni e puo' in  ogni
momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui  al  comma  3,
avocando i compiti delegati. 
  6. Nell'esercizio della vigilanza  di  cui  ai  commi  1  e  5,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo': 
    a) richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti; 
    b) eseguire ispezioni e assumere  notizie  e  chiarimenti,  anche
mediante  audizione,  dai  revisori  legali   e   dai   soci,   dagli
amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai  dirigenti
della societa' di revisione legale; 
    c) richiedere notizie, dati o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione  e  procedere  ad
audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato
dei fatti. 
  7.  Lo  svolgimento  delle   funzioni   attribuite   al   Ministero
dell'economia e delle finanze e  al  Ministero  della  giustizia  dal
presente decreto e' finanziato  dai  contributi  degli  iscritti  nel
Registro. Gli iscritti nel Registro sono  tenuti  al  versamento  dei
contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di  omesso  o
ritardato pagamento dei  contributi,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sono  definiti  annualmente
l'entita' dei contributi, commisurati  al  mero  costo  del  servizio
reso, , nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per
le funzioni  il  cui  costo  varia  in  relazione  alla  complessita'
dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro,  il  contributo  e'
commisurato all'ammontare dei ricavi e dei  corrispettivi  realizzati
dagli iscritti e in misura tale da  garantire  l'integrale  copertura
del costo del servizio. 
  9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia  e
delle finanze  pubblica  sul  proprio  sito  internet  una  relazione
sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra  l'altro,
i risultati complessivi dei controlli della qualita'.