Art. 22 Competenze e poteri della Consob 1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneita' tecnica. Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20. 2. I soggetti che svolgono la revisione legale dei conti presso enti di interesse pubblico osservano i principi relativi al sistema di controllo interno della qualita' elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dalla Consob, ovvero emanati dalla Consob. 3. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti della societa' di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. 4. La Consob puo' delegare compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualita' ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilita': a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo; b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 6; c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualita'; d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti. 5. L'ente di cui al comma 4 svolge i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con la Consob. 6. L'ente di cui al comma 4 si dota di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio. 7. La Consob vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte dell'ente di cui al comma 4, puo' indirizzare ad esso raccomandazioni, puo' in ogni momento revocare la delega e recedere senza oneri dalla convenzione, avocando i compiti delegati. 8. La Consob puo' partecipare ai controlli svolti dall'ente di cui al comma 3 e avere accesso a ogni documento pertinente. 9. La relazione di cui all'articolo 20, comma 6, e' comunicata ai revisori legali ed alle societa' di revisione legale e discussa con tali soggetti prima della sua finalizzazione. 10. Non possono essere incaricati del controllo della qualita' sui soggetti di cui al comma 1 i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una societa' di revisione legale. 11. Un soggetto non puo' essere incaricato del controllo della qualita' su uno dei soggetti di cui al comma 1 se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo di qualita'. 12. I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.
Note all'art. 22: - L'art. 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1974, n. 149, cosi' recita: «Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.».