Art. 22 
 
 
                  Competenze e poteri della Consob 
 
  1.  La  Consob  vigila  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  dei
revisori legali e  delle  societa'  di  revisione  legale  che  hanno
incarichi di revisione legale  su  enti  di  interesse  pubblico  per
controllarne l'indipendenza e l'idoneita' tecnica. Nello  svolgimento
di tale attivita', la Consob provvede ad effettuare su tali  soggetti
il controllo della qualita' di cui all'articolo 20. 
  2. I soggetti che svolgono la revisione  legale  dei  conti  presso
enti di interesse pubblico osservano i principi relativi  al  sistema
di controllo interno  della  qualita'  elaborati  da  associazioni  e
ordini professionali e approvati dalla Consob, ovvero  emanati  dalla
Consob. 
  3. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo': 
    a) richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti; 
    b) eseguire ispezioni e assumere  notizie  e  chiarimenti,  anche
mediante audizione, dai revisori legali e dai  soci,  dai  componenti
degli organi di amministrazione e controllo  e  dai  dirigenti  della
societa' di revisione legale; 
    c) richiedere notizie, dati o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione  e  procedere  ad
audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato
dei fatti. 
  4. La Consob puo' delegare compiti connessi  all'effettuazione  dei
controlli della qualita' ad un altro ente,  conservando  le  seguenti
responsabilita': 
    a)  l'approvazione  e  l'eventuale  modifica  dei  metodi  e  dei
programmi di controllo; 
    b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni  di  cui
all'articolo 20, comma 6; 
    c) l'approvazione o la designazione dei soggetti  incaricati  del
controllo della qualita'; 
    d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni  in  qualsiasi
forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti. 
  5. L'ente di cui al comma 4 svolge i compiti  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto legislativo, dei  suoi  regolamenti
di attuazione, e di una convenzione stipulata con la Consob. 
  6. L'ente di  cui  al  comma  4  si  dota  di  procedure  idonee  a
prevenire,  rilevare  e  gestire  conflitti  di  interesse  o   altre
circostanze che, nello  svolgimento  dei  compiti  delegati,  possono
compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti  nel  Registro  o
nel registro del tirocinio. 
  7. La Consob vigila sul corretto  e  indipendente  svolgimento  dei
compiti  delegati  da  parte  dell'ente  di  cui  al  comma  4,  puo'
indirizzare ad esso raccomandazioni, puo' in ogni momento revocare la
delega e recedere senza oneri dalla convenzione, avocando  i  compiti
delegati. 
  8. La Consob puo' partecipare ai controlli svolti dall'ente di  cui
al comma 3 e avere accesso a ogni documento pertinente. 
  9. La relazione di cui all'articolo 20, comma 6, e'  comunicata  ai
revisori legali ed alle societa' di revisione legale e  discussa  con
tali soggetti prima della sua finalizzazione. 
  10. Non possono essere incaricati del controllo della qualita'  sui
soggetti di cui al comma 1 i revisori legali che hanno  incarichi  di
revisione  legale  e  i  soggetti  che  hanno  rapporti,  diretti   o
indiretti, di collaborazione, consulenza, impiego o di  altra  natura
professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali,  con  un
revisore legale o con una societa' di revisione legale. 
  11. Un soggetto non puo'  essere  incaricato  del  controllo  della
qualita' su uno dei soggetti di cui al comma 1 se non sono  trascorsi
almeno  due  anni  dalla  cessazione  di  ogni  rapporto,  diretto  o
indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di  altra  natura
professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali,  con  il
revisore legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  oggetto  del
controllo di qualita'. 
  12. I risultati  complessivi  dei  controlli  della  qualita'  sono
illustrati dalla  Consob  nella  relazione  di  cui  all'articolo  1,
tredicesimo  comma,  del  decreto-legge  8  aprile   1974,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.  216,  e
pubblicati sul proprio sito internet. 
 
          Note all'art. 22: 
              - L'art. 1,  tredicesimo  comma,  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9
          aprile 1974, n. 94, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974,  n.  216,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1974, n. 149, cosi' recita: 
              «Entro il 31  marzo  di  ciascun  anno  la  Commissione
          trasmette   al   Ministro   del   tesoro   una    relazione
          sull'attivita' svolta, sulle questioni  in  corso  e  sugli
          indirizzi e le linee programmatiche  che  intende  seguire.
          Entro il  31  maggio  successivo  il  Ministro  del  tesoro
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali valutazioni.».