Art. 28 (Restrizioni vietate) 1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti requisiti: a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse; b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.