Art. 28
                        (Restrizioni vietate)
1.  La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in
un  altro  Stato  membro  non  puo'  essere  subordinata  ai seguenti
requisiti:
a)  l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita'  competenti o quello di presentare una dichiarazione presso
di esse;
b)  limiti  discriminatori  alla  concessione  di aiuti finanziari al
destinatario,  in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito
o di quello in cui il servizio e' prestato.