Art. 29
                    (Divieto di discriminazioni)
1.   Al   destinatario   non   possono   essere   imposti   requisiti
discriminatori  fondati  sulla  sua  nazionalita'  o sul suo luogo di
residenza.
2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di
accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie
basate  sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma  restando  la  possibilita'  di  prevedere condizioni d'accesso
differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri
oggettivi.
3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  le  disposizioni  legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.