Art. 30 
                     (Assistenza ai destinatari) 
1. Il Ministero dello sviluppo  economico  provvede  affinche'  siano
fornite le seguenti  informazioni  ai  destinatari  di  attivita'  di
servizi che ne facciano richiesta: 
a) informazioni generali sui requisiti applicati  negli  altri  Stati
membri in materia di accesso alle attivita'  di  servizi  e  al  loro
esercizio,  in  particolare  quelli  connessi  con  la   tutela   dei
consumatori; 
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in  caso  di
controversia tra un prestatore e un destinatario; 
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli
della rete dei centri europei dei  consumatori,  presso  le  quali  i
prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 
2.  Per  le  imprese  destinatarie  di  attivita'  di   servizi,   le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle  Camere
di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.