Art. 18 
 
 
     Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP 
 
  1.  Per  la  designazione,   presentazione   e   protezione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni
stabilite  dalla  normativa  comunitaria,  nonche'  le   disposizioni
nazionali attuative.