Art. 19 Recipienti e contrassegno per i vini DOP 1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacita', materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Sono altresi' fatte salve le deroghe previste dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l'uso del tappo «a fungo» per altri prodotti. 3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione. 4. Il contrassegno di cui al comma 3 e' utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli. 5. I consorzi di tutela, di cui all'articolo 17, oppure in loro assenza le regioni e province autonome competenti, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facolta' di utilizzo del lotto. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si vedano le note alle premesse. - L'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi' recita: «Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio, 2) avviati verso organizzazioni di produttori o 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande abbia una superficie inferiore a 10 cm². 7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1. 8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' con proprio decreto stabilire le modalita' di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.».