Art. 19 
 
 
              Recipienti e contrassegno per i vini DOP 
 
  1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacita',
materiali e chiusure dei recipienti nei  quali  sono  confezionati  i
vini a  denominazione  di  origine  sono  stabilite  dalla  normativa
comunitaria e nazionale vigente. 
  2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio,  e'
riservata  ai  vini  spumanti,  salvo  deroghe   giustificate   dalla
tradizione per  i  vini  frizzanti  e  che  comportino  comunque  una
differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e  frizzanti
della stessa origine. Sono altresi' fatte salve le  deroghe  previste
dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento  (CE)  n.  607/2009  e
dalla normativa nazionale per consentire l'uso del  tappo  «a  fungo»
per altri prodotti. 
  3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia  o  in
altri recipienti di  capacita'  non  superiore  a  sei  litri,  salvo
diverse disposizioni  degli  specifici  disciplinari  di  produzione,
muniti,  a  cura  delle  ditte  imbottigliatrici,  di  uno   speciale
contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
applicato in modo tale da impedire  che  il  contenuto  possa  essere
estratto senza  l'inattivazione  del  contrassegno  stesso.  Esso  e'
fornito di una serie e di un numero di identificazione. 
  4. Il contrassegno di cui al comma 3 e'  utilizzato  anche  per  il
confezionamento dei vini  DOC.  Per  tali  vini  in  alternativa,  e'
consentito l'utilizzo  del  lotto,  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla  partita
certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla  medesima
ditta alla struttura titolare del piano dei controlli. 
  5. I consorzi di tutela, di cui all'articolo  17,  oppure  in  loro
assenza le regioni e province autonome competenti, sentita la filiera
vitivinicola interessata, decidono se  avvalersi  della  facolta'  di
utilizzo del lotto. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  le
regioni e province autonome, sono stabilite  le  caratteristiche,  le
diciture, nonche'  le  modalita'  per  la  fabbricazione,  l'uso,  la
distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
          vedano le note alle premesse. 
              - L'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio  1992,
          n. 39, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un  insieme
          di unita' di vendita di una derrata  alimentare,  prodotte,
          fabbricate  o  confezionate  in  circostanze   praticamente
          identiche. 
              2. I prodotti alimentari non possono  essere  posti  in
          vendita qualora non riportino l'indicazione  del  lotto  di
          appartenenza. 
              3.  Il  lotto  e'  determinato  dal  produttore  o  dal
          confezionatore  del  prodotto  alimentare   o   dal   primo
          venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e'
          apposto sotto la propria responsabilita';  esso  figura  in
          ogni  caso  in  modo   da   essere   facilmente   visibile,
          chiaramente leggibile ed indelebile ed e'  preceduto  dalla
          lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
          essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 
              4.   Per   i   prodotti   alimentari    preconfezionati
          l'indicazione    del    lotto    figura    sull'imballaggio
          preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 
              5.  Per  i  prodotti  alimentari  non   preconfezionati
          l'indicazione  del  lotto  figura  sull'imballaggio  o  sul
          recipiente  o,  in   mancanza,   sui   relativi   documenti
          commerciali di vendita. 
              6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: 
                a) quando il termine minimo  di  conservazione  o  la
          data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno
          e del mese; 
                b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre
          che essa figuri sull'imballaggio globale; 
                c)  per   i   prodotti   agricoli   che,   all'uscita
          dall'azienda agricola, sono: 
                  1) venduti o consegnati a centri  di  deposito,  di
          condizionamento o di imballaggio, 
                  2) avviati verso organizzazioni di produttori o 
                  3) raccolti per essere immediatamente integrati  in
          un sistema operativo di preparazione o trasformazione; 
                d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per
          i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di
          vendita al consumatore finale  non  preconfezionati  ovvero
          confezionati   su    richiesta    dell'acquirente    ovvero
          preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; 
                e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu'
          grande abbia una superficie inferiore a 10 cm². 
              7. Sono considerate  indicazioni  del  lotto  eventuali
          altre date qualora espresse  con  la  menzione  almeno  del
          giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980,  n.
          391, qualora conforme al disposto del comma 1. 
              8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle  norme
          comunitarie, il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato puo'  con  proprio  decreto  stabilire  le
          modalita' di indicazione  del  lotto  per  taluni  prodotti
          alimentari o categorie di prodotti alimentari.».