Art. 20 
 
 
               Impiego delle denominazioni geografiche 
 
  1. Dalla data di iscrizione nel «registro comunitario delle  DOP  e
IGP», le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche  non
possono essere usate se non in conformita'  a  quanto  stabilito  nei
relativi disciplinari di produzione. 
  2. A partire dalla stessa  data  di  cui  al  comma  1  e'  vietato
qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la
denominazione di origine  o  l'indicazione  geografica  in  modo  non
espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. 
  3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009, articolo 56,  non  si
considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente
legge, l'uso di nomi geografici inclusi  in  veritieri  nomi  propri,
ragioni sociali ovvero in indirizzi di  ditte,  cantine,  fattorie  e
simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in  tutto  o  in  parte
termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare
confusione con essi, qualora siano utilizzati per la  designazione  e
presentazione  di'  prodotti  vitivinicoli  qualificati   con   altra
denominazione  di  origine  o  indicazione  geografica  o  per  altre
categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che i  caratteri
usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per  due
di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in
altezza che in larghezza, di quelli usati per  la  denominazione  del
prodotto e per  l'indicazione  della  ditta  o  ragione  sociale  del
produttore, commerciante o imbottigliatore. 
  4. Il riconoscimento di una  denominazione  di  origine  o  di  una
indicazione geografica esclude la possibilita' di  impiegare  i  nomi
geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo  per
i nomi propri aziendali di minimizzare i  caratteri  alle  condizioni
previste al comma 3. Sono fatte salve  le  eccezioni  previste  dalla
normativa comunitaria. 
  5.  L'uso,  effettuato  con  qualunque  modalita',  su   etichette,
recipienti,  imballaggi,  listini,  documenti  di  vendita,  di   una
indicazione di vitigno o geografica  per  i  vini  DOCG,  DOC  e  IGT
costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione  e
denominazione usata. 
  6. E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione
o nella pubblicita' del riferimento di una  DOP  o  IGP  in  prodotti
composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino  DOP  o
IGP, purche' gli utilizzatori  del  prodotto  composto,  elaborato  o
trasformato siano stati autorizzati dal  consorzio  di  tutela  della
denominazione protetta riconosciuto ai  sensi  dell'articolo  17  del
presente decreto. In mancanza del  riconoscimento  del  consorzio  di
tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  7. Non e' necessaria l'autorizzazione di cui al comma 6 qualora  il
riferimento  ad  una  denominazione  geografica  protetta  o  ad  una
indicazione geografica protetta  in  prodotti  composti  elaborati  o
trasformati sia riportato  esclusivamente  fra  gli  ingredienti  del
prodotto confezionato che  lo  contiene  o  in  cui  e'  elaborato  o
trasformato. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
          vedano le note alle premesse.