Art. 20
Impiego delle denominazioni geografiche
1. Dalla data di iscrizione nel «registro comunitario delle DOP e
IGP», le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non
possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei
relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 e' vietato
qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la
denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non
espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009, articolo 56, non si
considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente
legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri,
ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e
simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte
termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare
confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e
presentazione di' prodotti vitivinicoli qualificati con altra
denominazione di origine o indicazione geografica o per altre
categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che i caratteri
usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due
di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in
altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del
prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del
produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una
indicazione geografica esclude la possibilita' di impiegare i nomi
geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo per
i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni
previste al comma 3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla
normativa comunitaria.
5. L'uso, effettuato con qualunque modalita', su etichette,
recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una
indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT
costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione e
denominazione usata.
6. E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione
o nella pubblicita' del riferimento di una DOP o IGP in prodotti
composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o
IGP, purche' gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o
trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della
denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del
presente decreto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di
tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Non e' necessaria l'autorizzazione di cui al comma 6 qualora il
riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una
indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o
trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del
prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o
trasformato.
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
vedano le note alle premesse.