Art. 59 Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno 1. L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. 2. L'Unione italiana tiro a segno e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
Note all'art. 59: - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999, n. 176.