Art. 60 Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno 1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno: a) l'assemblea nazionale; b) il presidente nazionale; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio di presidenza; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonche' da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto. 3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, e' nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa. 4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta. 5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, e' convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita' o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi' se subentrati nel corso del quadriennio.