Art. 60 
 
          Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno 
 
1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno: 
a) l'assemblea nazionale; 
b) il presidente nazionale; 
c) il consiglio direttivo; 
d) il consiglio di presidenza; 
e) il collegio dei revisori dei conti. 
2.  L'assemblea  nazionale  delibera   in   ordine   agli   indirizzi
strategici,  alle  politiche  generali  di  pianificazione   e   alle
verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta  dai  rappresentanti
delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonche'
da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62,  senza
diritto di voto. 
3.  Il  presidente   nazionale,   eletto   dall'assemblea   nazionale
dell'Unione italiana tiro a  segno,  e'  nominato,  su  proposta  del
Ministro della difesa, con decreto del  Presidente  della  Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza
legale dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei confronti
del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale  italiano
e dell'assemblea  nazionale,  in  base  ai  compiti  stabiliti  nello
statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato  da  un  vicepresidente
nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri
e nominato con decreto del Ministro della difesa. 
4. Il consiglio direttivo ha  poteri  di  direzione,  programmazione,
amministrazione  e  controllo  operativo   delle   attivita'   svolte
dall'ente, quali  stabiliti  nel  citato  statuto.  E'  composto  dal
presidente nazionale, che  lo  presiede,  e  da  dodici  consiglieri,
eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra
i tesserati e nominati dal Ministro della  difesa.  Dei  consiglieri,
otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno  nazionale
e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti  dei
tecnici sportivi e tre dai rappresentanti  degli  atleti,  garantendo
l'elezione di un'atleta. 
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito  del  consiglio
direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite  nello
statuto di cui all'articolo 62, e' convocato dal presidente nazionale
per la trattazione di argomenti che  formano  oggetto  di  delega  da
parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o
urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita'
o urgenza, su materie non rientranti nella delega,  sono  oggetto  di
ratifica da parte del consiglio direttivo. 
6. Il collegio dei revisori dei conti e'  costituito  da  tre  membri
effettivi  e  un  supplente,  rispettivamente  designati,   uno   dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge  le  funzioni  di
presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente  dall'assemblea
nazionale dell'Unione italiana  tiro  a  segno  e  uno  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono  nominati
con decreto del Ministro della difesa. 
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo  restano  in
carica per un quadriennio olimpico e possono  essere  confermati  una
sola volta per  un  ulteriore  mandato.  Essi  decadono  altresi'  se
subentrati nel corso del quadriennio.