Art. 61 
 
                 Sezioni del tiro a segno nazionale 
 
1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali
stabiliti dal regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  concernente
approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,  dalla  legge  18
aprile 1975, n.  110,  dal  codice,  dalla  presente  sezione,  dallo
statuto,  nonche',  anche  sulla  base  di  direttive  degli   organi
centrali,  attivita'  agonistiche   o   amatoriali   in   regime   di
affiliazione. In particolare: 
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge  a
iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale; 
b)  curano  lo  svolgimento  dello  sport  del  tiro  a  segno  e  la
preparazione tecnica  degli  iscritti,  nonche'  l'organizzazione  di
manifestazioni sportive; 
c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione dello sport  del
tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche  all'uso
delle armi. 
2. Le sezioni  tiro  a  segno  nazionale  sono  dotate  di  struttura
organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e  di
funzionamento autonomi,  definiti  in  apposito  statuto  in  base  a
criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro  a  segno  con
coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno,  nonche'
sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno,  per  i
profili di  rispettiva  competenza  concernenti  la  realizzazione  e
tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la  custodia  di
munizioni,  e  relative  agibilita',  nonche'  compiti  di   pubblica
sicurezza connessi all'uso  delle  armi.  L'attivita'  svolta,  fatto
salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e'
disciplinata dalle norme di diritto privato. 
3. In ogni comune puo' essere costituita  una  sola  sezione  tiro  a
segno nazionale. Possono  essere  costituite,  previa  autorizzazione
dell'Unione italiana tiro a segno, una o piu' delegazioni per sezione
tiro a segno nazionale, prive di  autonomia  amministrativa,  per  lo
svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive  delegate  dalla
sezione tiro a segno nazionale di appartenenza. 
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti  al
demanio dello Stato o di altro ente pubblico,  in  uso  alle  sezioni
tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento
di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, continuano  a  essere  utilizzate  dalle  stesse
sezioni secondo le modalita' vigenti alla medesima data.  Le  sezioni
tiro  a  segno  nazionale  possono  provvedere,  anche  direttamente,
all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati. 
5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le
entrate costituite da: 
a) quote annuali dei propri iscritti; 
b) proventi dei corsi  di  lezioni  regolamentari  di  tiro  a  segno
previsti per coloro che vi sono obbligati per legge; 
c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica; 
d)  contributi  corrisposti  da  enti  pubblici  e  privati,  nonche'
donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione  deliberata  con
le modalita' stabilite nello  statuto  della  sezione  tiro  a  segno
nazionale; 
e) corrispettivi per l'attivita' didattica, promozione  pubblicitaria
eventualmente svolta. 
 
 
          Note all'art. 61: 
          - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940,  n.
          149. 
          - La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative  della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e degli esplosivi), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105. 
          - Il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, e' il seguente: 
          «Art.  26  (Taglia-enti).  -  1.  Gli  enti  pubblici   non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311,  degli   enti   la   cui   funzione   consiste   nella
          conservazione e  nella  trasmissione  della  memoria  della
          Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
          leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva  della  Giornata
          della memoria, e 30  marzo  2004,  n.  92,  istitutiva  del
          Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
          enti parco e degli  enti  di  ricerca,  sono  soppressi  al
          novantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, ad eccezione  di
          quelli confermati con decreto dei Ministri per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa, da emanarsi entro  il  predetto  termine.  Sono,
          altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non  economici,
          per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009,  non  siano
          stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del  comma
          634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
          Gli enti confermati ai  sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi  pubblici  statali,   di   cui   al   comma   634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei  regolamenti  di  riordino.  Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta  giorni
          i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
          2. Le funzioni esercitate da ciascun  ente  soppresso  sono
          attribuite all'amministrazione vigilante ovvero,  nel  caso
          di  pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a   quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
          3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l' allegato A della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono
          abrogati. 
          4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
          a) le parole: «Ministro per le  riforme  e  le  innovazioni
          nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa»; 
          b)  le  parole:  «amministrative  pubbliche  statali»  sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»; 
          c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 
          5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
          n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa». 
          6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita  dall'  articolo
          1, comma 724, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
          7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con  le
          regioni, sono determinate le finalita' e  le  modalita'  di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».