Art. 62 Statuto dell'Unione italiana tiro a segno 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nella presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60; b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale; c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attivita' sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonche' di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attivita' ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica; e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa; f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attivita' svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale; g) le modalita' e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonche' dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica; h) le modalita' di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonche' dei beni demaniali in uso; i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle strutture periferiche, nonche' degli organi di giustizia sportiva; l) le modalita' di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2; m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalita' di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari; n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale; o) le modalita' di adozione di regolamenti interni attuativi.
Note all'art. 62: - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si vedano le note all'art. 50. - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14.