Art. 25 
 
 
                  Esercizio abusivo dell'attivita' 
 
  1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente capo: 
 
                            «Capo IV-bis 
 
 
        Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi 
 
 
                            Art. 140-bis. 
 
 
                  Esercizio abusivo dell'attivita' 
 
  1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti  del  pubblico
l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da  euro  2.065  a  euro
10.329. 
  2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti  del  pubblico
l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la  reclusione
da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.».