Art. 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 1. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni. 3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di criteri minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale. 4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita' della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di quanto predisposto dai SUAP gia' operativi. 5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita' telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b). 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Ronchi, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 157
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, relativo al «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» del 20 ottobre 1998, n. 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2001, n. 131: «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.». - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.