Art. 12 
 
 
       Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 
 
  1. Il presente regolamento ha efficacia: 
    a) in relazione ai Capi I, II, III,  V  e  VI,  a  decorrere  dal
centottantesimo giorno  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; 
    b) in relazione al Capo IV, a decorrere da  un  anno  dalla  data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
  2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in  via
transitoria,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni. 
  3. Il Governo, le Regioni e gli  Enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono
accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, in sede di  Conferenza  unificata,  al  fine  di
definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per  la
funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici  e  per
l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli  accordi  di
cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati  ad  assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in
ambito   regionale,   della   modulistica    delle    amministrazioni
responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di  criteri
minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale. 
  4. Fino alla definizione dei criteri minimi  di  omogeneita'  della
modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato  utilizza  gli
strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di
quanto predisposto dai SUAP gia' operativi. 
  5.  L'Allegato  tecnico,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente regolamento,  individua  le  modalita'  telematiche  per  la
comunicazione ed il trasferimento dei dati  tra  i  SUAP  e  tutti  i
soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  nel  rispetto  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche  all'allegato
tecnico  sono  adottate  con  decreto  dei  Ministri  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico  e  per  la
semplificazione normativa, sentito il Garante per la  protezione  dei
dati personali. 
  6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita'  telematiche
di comunicazione  e  di  trasferimento  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
del SPC,  sentito  il  DigitPA  e  per  quanto  di  loro  competenza,
l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. 
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998,  n.
447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal  termine
di cui al comma 1, lettera b). 
  8. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione   vigente   e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri e  ad  interim  Ministro
                                dello sviluppo economico 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 157 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998, n. 447, relativo al  «Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  per  la
          realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la
          riconversione di impianti produttivi, per  l'esecuzione  di
          opere interne ai fabbricati, nonche' per la  determinazione
          delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo  1997,  n.  59»
          del 20 ottobre 1998, n. 447 e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301. 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  8  della
          legge 5 giugno 2001, n. 131: 
              «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune.». 
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
          veda nelle note alle premesse.