Art. 33 Registro nazionale dei veicoli 1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV. 2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri: a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3; b) e' accessibile alle autorita' preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi comunitari designati a norma degli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonche' all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture e alle persone o organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel registro. 3. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite a livello comunitario. Questi progetti di specifiche includono: il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalita' operative, incluse le modalita' per lo scambio di dati, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Per ciascun veicolo il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) il NEV; b) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata; c) estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati indicato all'articolo 34; d) generalita' del proprietario del veicolo o del suo detentore; e) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo; f) soggetto responsabile della manutenzione. 4. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso. 5. Nelle more della realizzazione del collegamento tra i registri di immatricolazione nazionali degli Stati membri, l'Agenzia aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un'altra Autorita' nazionale di sicurezza, limitatamente ai dati che lo riguardano. 6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione.
Note all'art. 33: -Gli articoli 6 e 18 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recitano: «Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti compiti: a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a); c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b); d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad alta velocita' e convenzionale a norma dell'art. 14 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001, e successive modificazioni ed in conformita' ai pertinenti requisiti essenziali; e) verificare l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relativamente al funzionamento ed alla manutenzione; f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell'art. 10 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 e successive modificazioni; g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di omologazione; h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato; i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale; l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, istituiti a norma dell'art. 24 della direttiva 2001/16/CE e successive modificazioni, siano precise ed aggiornate; m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio; n) compiere attivita' di studio, ricerca, approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attivita' di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie; o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorita' competenti; p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria; q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea; r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi di omologazione. 3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante. 4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 26. 5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore.». «Art. 18 (Organismo investigativo). - 1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito l'Organismo investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre anni, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la piena autonomia funzionale la Direzione generale e' posta alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne' tra gli uffici di diretta collaborazione ne' e' sottoposta ai dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle disposizioni comunitarie. 3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Universita', dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza.». - Per la direttiva 2001/14/CE si veda nelle note alle premesse.