Art. 33 
 
 
                   Registro nazionale dei veicoli 
 
  1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla  messa
in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad esso  un  codice
di identificazione alfanumerico - NEV. 
  2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e  figurare  in
un  registro  di  immatricolazione  nazionale  istituito  presso   la
medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri: 
    a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3; 
    b) e' accessibile alle autorita' preposte alla sicurezza  e  agli
organismi investigativi comunitari designati a norma degli articoli 6
e 18 del decreto legislativo 10  agosto  2007,  n.162,  nonche',  per
qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione  di
cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,  all'imposizione  dei  diritti
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla  certificazione
di sicurezza, nonche' all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai  gestori
delle  infrastrutture   e   alle   persone   o   organizzazioni   che
immatricolano veicoli o che figurano nel registro. 
  3.  Le  specifiche  comuni  del  registro  sono  adottate   secondo
procedure  definite  a  livello  comunitario.  Questi   progetti   di
specifiche  includono:   il   contenuto,   il   formato   dei   dati,
l'architettura funzionale e tecnica, le modalita' operative,  incluse
le modalita' per lo scambio di dati, le norme per l'introduzione e la
consultazione  dei  dati.  Per  ciascun  veicolo  il  registro   deve
contenere almeno le seguenti informazioni: 
    a) il NEV; 
    b) estremi della dichiarazione CE di  verifica  e  dell'organismo
che l'ha rilasciata; 
    c) estremi del registro europeo dei tipi di  veicoli  autorizzati
indicato all'articolo 34; 
    d) generalita' del proprietario del veicolo o del suo detentore; 
    e) eventuali restrizioni relative  al  regime  di  esercizio  del
veicolo; 
    f) soggetto responsabile della manutenzione. 
  4.  Il  titolare  dell'immatricolazione   comunica   immediatamente
all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati trascritti  nel  registro  di
immatricolazione  nazionale,  la  rottamazione  del  veicolo   o   la
decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso. 
  5. Nelle more della realizzazione del collegamento tra  i  registri
di immatricolazione nazionali degli Stati membri, l'Agenzia  aggiorna
il proprio registro inserendovi le modifiche  apportate  da  un'altra
Autorita' nazionale  di  sicurezza,  limitatamente  ai  dati  che  lo
riguardano. 
  6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta  in  un
paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia
per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia  assicura
che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano  essere
rintracciabili tramite il registro di immatricolazione  nazionale.  I
dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati
critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione. 
 
          Note all'art. 33: 
              -Gli articoli 6 e 18 del citato decreto legislativo  10
          agosto 2007, n. 162, cosi' recitano: 
              «Art. 6  (Compiti  dell'Agenzia).  -  1.  L'Agenzia  e'
          preposta alla sicurezza del sistema ferroviario  nazionale.
          In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti  e  le  funzioni
          previste  dalla  direttiva   2004/49/CE   con   poteri   di
          regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita'
          con  le  disposizioni  comunitarie  e  con  quelle  assunte
          dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui
          al regolamento CE/881/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 29 aprile  2004,  i  principi  ed  i  criteri
          necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 
              2. L'Agenzia  e'  incaricata  di  svolgere  i  seguenti
          compiti: 
              a)  definire  il  quadro  normativo   in   materia   di
          sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed  emanare
          anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e  delle
          Imprese ferroviarie, le norme tecniche e  gli  standard  di
          sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 
              b) controllare, promuovere e, se del caso  imporre,  le
          disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
          da parte dei Gestori delle Infrastrutture e  delle  Imprese
          ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo  nazionale
          di cui alla lettera a); 
              c)  stabilire  i  principi  e   le   procedure   e   la
          ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
          ordine  all'emanazione  delle  disposizioni  di  cui   alla
          lettera b); 
              d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi  di
          natura strutturale costitutivi del sistema transeuropeo  ad
          alta velocita' e convenzionale a norma dell'art.  14  della
          direttiva  96/48/CE  e  successive  modificazioni  e  della
          direttiva  2001/16/CE  del  19  marzo  2001,  e  successive
          modificazioni ed in  conformita'  ai  pertinenti  requisiti
          essenziali; 
              e)  verificare  l'applicazione  delle  disposizioni   e
          prescrizioni tecniche  relativamente  al  funzionamento  ed
          alla manutenzione; 
              f) verificare che  i  componenti  di  interoperabilita'
          siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell'art.
          10 della direttiva 96/48/CE e  successive  modificazioni  e
          della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001  e  successive
          modificazioni; 
              g)  autorizzare  la  messa  in  servizio  di  materiale
          rotabile e degli altri sottosistemi di  natura  strutturale
          nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora  oggetto  di
          una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla  base  delle
          dichiarazioni  di  verifica  CE  e   dei   certificati   di
          omologazione; 
              h)  emettere  il  certificato  di  omologazione  di  un
          prodotto generico, di  un'applicazione  generica  o  di  un
          componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
          Verificatore  Indipendente  di  Sicurezza   prescelto   dal
          fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
          dall'ente  appaltante,  dall'impresa  ferroviaria   o   dal
          gestore dell'infrastruttura interessato; 
              i)  rilasciare,  rinnovare,  modificare  e  revocare  i
          pertinenti  elementi  che  compongono  i   certificati   di
          sicurezza e le autorizzazioni  di  sicurezza  rilasciati  a
          norma degli articoli 14 e 15 e  controllare  che  ne  siano
          soddisfatti le condizioni e i requisiti  e  che  i  gestori
          dell'infrastruttura  e  le  imprese   ferroviarie   operino
          conformemente  ai  requisiti  del  diritto  comunitario   o
          nazionale; 
              l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente
          immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza
          contenute nei registri dell'infrastruttura e del  materiale
          rotabile, istituiti a norma dell'art.  24  della  direttiva
          2001/16/CE e successive  modificazioni,  siano  precise  ed
          aggiornate; 
              m)   istituire   e   aggiornare    il    registro    di
          immatricolazione   nazionale   del    materiale    rotabile
          autorizzato ad essere messo in servizio; 
              n)   compiere    attivita'    di    studio,    ricerca,
          approfondimento  in  materia  di  sicurezza  del  trasporto
          ferroviario, anche recependo  indicazioni  emergenti  dalle
          indagini   e   dalle   procedure   svolte    dall'organismo
          investigativo   sugli   incidenti   e   gli   inconvenienti
          ferroviari per il miglioramento della  sicurezza;  svolgere
          attivita'  di  consultazione  in   materia   di   sicurezza
          ferroviaria  a  favore  di  pubbliche   amministrazioni   e
          attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
          vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
          livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie; 
              o)  formulare  proposte  e  osservazioni   relative   a
          problemi della sicurezza ferroviaria ad  ogni  soggetto  od
          autorita' competenti; 
              p) impartire ai gestori delle  infrastrutture  ed  alle
          imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni  in  materia
          di  sicurezza,  nonche'  in  ordine  agli  accorgimenti   e
          procedure  necessarie  ed  utili  al  perseguimento   della
          sicurezza ferroviaria; 
              q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni,
          con  l'Agenzia  ferroviaria  europea  per  lo  sviluppo  di
          obiettivi  comuni  di  sicurezza  e  di  metodi  comuni  di
          sicurezza per  consentire  una  progressiva  armonizzazione
          delle norme nazionali, coordinandosi con  tale  Agenzia  in
          vista  dell'adozione  delle  misure  di  armonizzazione   e
          monitoraggio dell'evoluzione  della  sicurezza  ferroviaria
          europea; 
              r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza
          per i processi di omologazione. 
              3. Le attivita' di cui al comma 2  non  possono  essere
          trasferite     o     appaltate     ad     alcun     gestore
          dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante. 
              4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
          chiedere  in  qualsiasi  momento  l'assistenza  tecnica  di
          Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o  altri
          organismi  qualificati.  Gli  eventuali   costi   derivanti
          rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di  cui
          all'art. 26. 
              5. L'Agenzia collabora  con  le  istituzioni  pubbliche
          preposte alla regolazione economica del settore.». 
              «Art. 18 (Organismo  investigativo).  -  1.  Presso  il
          Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione
          dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
          181, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
          2006, n. 233, e dell'art. 1, commi 404  e  seguenti,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  istituito  l'Organismo
          investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
          generale per le investigazioni ferroviarie,  articolata  in
          uffici  dirigenziali  di  seconda  fascia,  istituita   con
          regolamento adottato ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  Il  responsabile
          dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
          suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
          investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre  anni,  ai
          sensi dell'art. 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              2. L'Organismo investigativo assolve i  propri  compiti
          in piena autonomia funzionale.  Al  fine  di  garantire  la
          piena autonomia funzionale la Direzione generale  e'  posta
          alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne'  tra
          gli uffici di diretta collaborazione ne' e'  sottoposta  ai
          dipartimenti. Gli  investigatori  incaricati  godono  delle
          garanzie  di  indipendenza  necessarie   disciplinate   con
          decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze nel  rispetto  delle
          disposizioni comunitarie. 
              3. Il Ministro  dei  trasporti  provvede,  con  proprio
          decreto, ad attribuire le relative competenze  agli  uffici
          della direzione  generale  utilizzando  posti  di  funzione
          dirigenziale non generale gia'  esistenti  nell'ambito  del
          Ministero  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4. Ferme restando le specifiche competenze  del  Nucleo
          investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco, l'Organismo investigativo puo'  avvalersi,  entro  i
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,  anche  dei
          corpi  tecnici  dello  Stato  e  di  altre   organizzazioni
          specializzate   sulla   base   di   apposite   convenzioni.
          L'Organismo investigativo istituisce un elenco  di  esperti
          in materia di tecnica e normativa ferroviaria  indipendenti
          dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese  ferroviarie
          e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che,  in
          caso  di  incidenti,  incidenti  gravi  ed   inconvenienti,
          possano  essere  individuati  per  svolgere  il  ruolo   di
          Investigatori  Incaricati.  Gli  esperti  esterni   possono
          provenire dall'Universita', dal Genio  ferrovieri  o  avere
          maturato esperienze  specifiche  quali  ex  dipendenti  del
          Ministero dei trasporti, di  Imprese  ferroviarie,  Gestori
          delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati
          o Verificatori indipendenti di sicurezza.». 
              - Per la direttiva 2001/14/CE si veda nelle  note  alle
          premesse.