Art. 17 
 
            Documenti componenti il progetto preliminare 
 
                    (art. 18, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Il  progetto   preliminare   definisce   le   caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori,  il  quadro  delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni  da  fornire  nel  rispetto
delle  indicazioni  del  documento  preliminare  alla  progettazione;
evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di  rispetto
e  le  occorrenti  misure  di  salvaguardia,  nonche'  le  specifiche
funzionali ed i limiti  di  spesa  delle  opere  da  realizzare,  ivi
compreso il limite di spesa per gli  eventuali  interventi  e  misure
compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   e   per   le
infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla  realizzazione.  Il
progetto preliminare stabilisce i profili e le  caratteristiche  piu'
significative   degli   elaborati   dei   successivi    livelli    di
progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni  economiche  e  della
tipologia e categoria dell'intervento, ed e'  composto  dai  seguenti
elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   3,   anche   con
riferimento alla loro articolazione: 
    a) relazione illustrativa; 
    b) relazione tecnica; 
    c) studio di prefattibilita' ambientale; 
    d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui
e' inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed
indagini  preliminari   -   quali   quelle   storiche   archeologiche
ambientali,  topografiche,   geologiche,   idrologiche,   idrauliche,
geotecniche e sulle interferenze e relative  relazioni  ed  elaborati
grafici - atti a pervenire  ad  una  completa  caratterizzazione  del
territorio ed in particolare delle aree impegnate; 
    e) planimetria generale e elaborati grafici; 
    f) prime indicazioni  e  misure  finalizzate  alla  tutela  della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei  piani  di
sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 
    g) calcolo sommario della spesa; 
    h) quadro economico di progetto; 
    i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima
degli immobili. 
    2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma  1,  lettera
f), sono i seguenti: 
    a) l'identificazione e  la  descrizione  dell'opera,  esplicitata
con: 
    1) la localizzazione del cantiere e la descrizione  del  contesto
in cui e' prevista l'area di cantiere; 
    2) una descrizione sintetica  dell'opera,  con  riferimento  alle
scelte progettuali preliminari individuate  nella  relazioni  di  cui
agli articoli 18 e 19; 
    b)  una   relazione   sintetica   concernente   l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei  rischi  in  riferimento  all'area  ed
all'organizzazione dello specifico cantiere nonche' alle  lavorazioni
interferenti; 
    c) le scelte progettuali ed  organizzative,  le  procedure  e  le
misure preventive e protettive, in riferimento all'area di  cantiere,
all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 
    d) la stima sommaria dei costi della  sicurezza,  determinata  in
relazione all'opera da realizzare sulla base degli  elementi  di  cui
alle lettere da a) a c) secondo le modalita' di cui all'articolo  22,
comma 1, secondo periodo. 
    3. Qualora il progetto debba essere posto a base di  gara  di  un
appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o  di
una concessione di lavori pubblici: 
    a) sono effettuate, sulle aree  interessate  dall'intervento,  le
indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche,  nonche'  archeologiche  e  sulle  interferenze  e  sono
redatti  le  relative  relazioni  ed  elaborati  grafici  nonche'  la
relazione tecnica  sullo  stato  di  consistenza  degli  immobili  da
ristrutturare; 
    b) e' redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
    c) e' redatto uno schema di contratto. 
    L'elaborato di cui al comma 1, lettera f),  contenente  la  stima
sommaria dei costi della sicurezza da indicare  nel  bando  di  gara,
nell'avviso di gara  o  nella  lettera  di  invito,  e'  allegato  al
contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con  il  piano
di sicurezza e coordinamento di  cui  all'articolo  100  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del  progetto
esecutivo. 
    4. Qualora il progetto preliminare e' posto a base  di  gara  per
l'affidamento di una concessione  di  lavori  pubblici,  deve  essere
altresi' predisposto un piano economico  e  finanziario  di  massima,
sulla base del  quale  sono  determinati  i  criteri  di  valutazione
dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara. 
 
              Note all'art. 17 
              - Il  testo  dell'articolo  53,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              <<2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
              a) la sola esecuzione; 
              b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori
          sulla base  del  progetto  definitivo  dell'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori. 
              Per le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle  pubbliche
          amministrazioni l'oggetto del contratto  e'  stabilito  nel
          bando di gara. Ai fini della valutazione del  progetto,  il
          regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare  ai
          «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualita',  il
          pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
          le caratteristiche ambientali.>> 
              - Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) -  1.
          Il  piano  e'  costituito  da  una  relazione   tecnica   e
          prescrizioni  correlate  alla  complessita'  dell'opera  da
          realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo  di
          costruzione, atte a prevenire o ridurre  i  rischi  per  la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
          particolari di cui all'allegato XI, nonche'  la  stima  dei
          costi di cui al punto  4  dell'allegato  XV.  Il  piano  di
          sicurezza e coordinamento  (PSC)  e'  corredato  da  tavole
          esplicative  di  progetto,  relative  agli  aspetti   della
          sicurezza,    comprendenti    almeno    una     planimetria
          sull'organizzazione del cantiere e, ove  la  particolarita'
          dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli  scavi.  I
          contenuti minimi del piano di sicurezza e di  coordinamento
          e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza  sono
          definiti all'allegato XV. 
              2. Il piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e'  parte
          integrante del contratto di appalto. 
              3. I datori di lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  i
          lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto  previsto
          nel piano di cui al  comma  1  e  nel  piano  operativo  di
          sicurezza. 
              4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici  mettono
          a disposizione dei rappresentanti per  la  sicurezza  copia
          del piano di sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano
          operativo  di   sicurezza   almeno   dieci   giorni   prima
          dell'inizio dei lavori. 
              5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha  facolta'  di
          presentare al coordinatore  per  l'esecuzione  proposte  di
          integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,  ove
          ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
          sulla base della propria  esperienza.  In  nessun  caso  le
          eventuali integrazioni  possono  giustificare  modifiche  o
          adeguamento dei prezzi pattuiti. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  ai  lavori  la  cui  esecuzione   immediata   e'
          necessaria  per  prevenire  incidenti   imminenti   o   per
          organizzare urgenti misure di salvataggio o  per  garantire
          la continuita' in condizioni di  emergenza  nell'erogazione
          di servizi essenziali per  la  popolazione  quali  corrente
          elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. 
              6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori,  se
          nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del
          datore  di   lavoro   dell'impresa   affidataria   previsti
          dall'articolo  97,  comma  3-bis  e  3-ter.  Nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118,
          comma   4,   secondo   periodo,   del   medesimo    decreto
          legislativo.”.