Art. 22 
 
Sviluppo  dell'infrastruttura   per   il   teleriscaldamento   e   il
                         teleraffrescamento 
 
  1.  Le  infrastrutture  destinate  all'installazione  di  reti   di
distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento  e
il  raffrescamento  sono  assimilate  ad  ogni  effetto,  esclusa  la
disciplina  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   alle   opere   di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  nei  casi  e
alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 
  2. In sede di pianificazione e progettazione, anche  finalizzate  a
ristrutturazioni di aree  residenziali,  industriali  o  commerciali,
nonche' di strade, fognature, reti  idriche,  reti  di  distribuzione
dell'energia elettrica e del gas e reti per le  telecomunicazioni,  i
Comuni verificano la disponibilita' di  soggetti  terzi  a  integrare
apparecchiature e sistemi di produzione  e  utilizzo  di  energia  da
fonti   rinnovabili   e    di    reti    di    teleriscaldamento    e
teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili. 
  3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di pianificazione
e verifica di cui al comma 2, i Comuni con  popolazione  superiore  a
50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le  Province  e  in
coerenza  con  i  Piani  energetici  regionali,  specifici  Piani  di
sviluppo del  teleriscaldamento  e  del  teleraffrescamento  volti  a
incrementare  l'utilizzo  dell'energia  prodotta   anche   da   fonti
rinnovabili. I Comuni con popolazione  inferiore  a  50.000  abitanti
possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma
associata, avvalendosi dell'azione di coordinamento esercitata  dalle
Province. 
  4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
un fondo di garanzia  a  sostegno  della  realizzazione  di  reti  di
teleriscaldamento,  alimentato  da  un  corrispettivo  applicato   al
consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti
finali. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  disciplina  le
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata,  sono  definite
le modalita' di gestione e accesso del  fondo  di  cui  al  comma  4,
nonche' le modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
2, tenendo conto: 
    a) della disponibilita' di biomasse agroforestali  nelle  diverse
regioni, ovvero nelle diverse  sub-aree  o  bacini,  ove  individuati
dalla pianificazione regionale o sub-regionale; 
    b) delle previsioni dei piani regionali per  il  trattamento  dei
rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione  energetica
a valle della riduzione, del riuso e  della  raccolta  differenziata,
nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; 
    c) della  disponibilita'  di  biomasse  di  scarto  in  distretti
agricoli e industriali; 
    d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti  di  trasporto
di calore geotermico; 
    e) della presenza di impianti e progetti di impianti  operanti  o
operabili in cogenerazione; 
    f) della distanza dei  territori  da  reti  di  teleriscaldamento
esistenti. 
 
          Note all'art. 22: 
              - si riporta il testo all'articolo  16,  comma  7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380: 
              "7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono  relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato."