Art. 43 
 
 
                         Deposito consolare 
 
  1.  Il  capo  dell'ufficio  consolare,  in  caso  di   riconosciuta
necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme  di  danaro  e
ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri  nell'interesse
di cittadini o dello Stato. Il deposito ha  termine  venute  meno  le
cause che ne hanno giustificato l'accettazione. 
  2.  Il  capo  dell'ufficio  consolare  stabilisce  i  limiti  e  le
condizioni del deposito. Per quanto non  previsto  si  applicano,  in
quanto possibile,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  1766  e
seguenti e 1798 e seguenti del codice civile. 
  3. Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di
amministrazione  dei  beni  depositati;  egli   adotta   tuttavia   i
provvedimenti che si rendono necessari  nell'interesse  degli  aventi
diritto. 
  4.  Il  capo  dell'ufficio  consolare,  previa  autorizzazione  del
Ministero degli affari esteri, puo'  ordinare  la  vendita  dei  beni
volontariamente depositati, quando vi e' pericolo  di  deperimento  o
sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore. 
 
          Note all'art. 43: 
              -  Gli  artt.  1766  e  seguenti  del   Codice   Civile
          disciplinano l'istituto del deposito. 
              -  Gli  artt.  1798  e  seguenti  del   Codice   Civile
          disciplinano l'istituto del sequestro convenzionale.