Art. 45 
 
 
                           Vendita di beni 
 
  1.   Quando,   in   materia   di   volontaria   giurisdizione,   di
amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni,
ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il  capo
dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede,  la
vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni
del  Ministero  degli  affari  esteri,  tenuto  anche   conto   della
legislazione locale.