Art. 46 
 
 
                             Successioni 
 
  1. L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi  e'  tenuto  in
ragione dell'esercizio delle  funzioni  notarili,  da'  notizia  alle
competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura
nella circoscrizione consolare  di  successioni  di  cittadini  o  di
successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini. 
  2.  L'ufficio  consolare  trasmette   alle   competenti   autorita'
nazionali  le   dichiarazioni   di   accettazione   e   di   rinuncia
all'eredita', di accettazione con beneficio  di  inventario,  nonche'
ogni  altra  manifestazione   di   volonta'   o   istanza   attinente
all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste  di
apposizione di sigilli relative a beni ereditari che  si  trovano  in
Italia. 
  3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui  si  e'  aperta
una   successione,   l'Ufficio   consolare   provvede   a   disporre,
nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta  alla
custodia dei beni relativi  alla  successione  pervenuti  all'Ufficio
stesso.