Art. 28 Revocazione della confisca 1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura. 3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche' provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 630 del codice di procedura penale: "Art. 630. Casi di revisione. 1. La revisione puo' essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 ovvero una delle questioni previste dall'art. 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia' valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631; d) se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.".