Art. 35 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
                            modificazioni 
 
  1. All'articolo 104 del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  1  e'  consentita
l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di  carbonio
in formazioni  geologiche  prive  di  scambio  di  fluidi  con  altre
formazioni che per motivi naturali sono definitivamente  inadatte  ad
altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma  del
decreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». 
  2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, e successive modificazioni, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a)  le  emissioni  costituite  da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 
  3. All'articolo 273 del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 
  «16-bis. A partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo  269,  per  gli  impianti  di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300
megawatt,  il  gestore  presenta  una  relazione  che   comprova   la
sussistenza delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  di
recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico di biossido di carbonio; 
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  di
recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico di biossido di carbonio; 
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori
le strutture per la cattura di CO 2 . 
  16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione  di
cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui  allo  stesso
comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede  a  riservare
un'area sufficiente all'interno del sito per installare le  strutture
necessarie alla cattura e alla compressione di CO 2 .». 
  4. All'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e successive modificazioni, dopo  il  punto  7-bis)  e'
inserito il seguente: 
  «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di  carbonio  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico.». 
  5. All'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e successive modificazioni, il punto 9)  e'  sostituito
dal seguente: 
  «9) Condutture di diametro  superiore  a  800  mm  e  di  lunghezza
superiore a 40 km; 
    per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e; 
    per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio  (CO 2  )  ai
fini dello stoccaggio geologico, comprese  le  relative  stazioni  di
spinta intermedie.». 
  6. All'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  17)  e'
aggiunto il seguente: 
  «17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2  provenienti  da
impianti che rientrano nel presente allegato o  impianti  di  cattura
nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato e'  pari
ad almeno  1,5  milioni  di  tonnellate,  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico a  norma  del  decreto  legislativo  di  recepimento  della
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
di carbonio;». 
  7. All'allegato III alla parte seconda del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e successive modificazioni,  dopo  la  lettera  af)  e'
inserita la seguente: 
    «af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da
impianti che rientrano nel presente allegato.». 
  8. All'allegato IV alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  al  punto  2.  Industria
energetica ed estrattiva, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) installazioni di oleodotti e gasdotti  e  condutture  per  il
trasporto di flussi  di  CO 2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico
superiori a 20 km;». 
  9. All'allegato IV alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  al  punto  2.  Industria
energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la
seguente: 
    «n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti  da
impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente
decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 
  10. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  6.8  e'
aggiunto il seguente: 
  «6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2  provenienti  da  impianti  che
rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico  a
norma  del  decreto  legislativo  di  recepimento   della   direttiva
2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio  geologico  di  biossido   di
carbonio.». 
  11. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo n.  152
del 2006,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  12-bis  e'
aggiunto il seguente: 
  «12-ter. Gestione dei  siti  di  stoccaggio  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». 
 
          Note all'art. 35: 
              -  Per  i  riferimenti  al  testo  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,  modificato  dal  presente
          decreto, vedere nelle note alle premesse.