Art. 26 
 
         Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed  1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si
prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.