Art. 36 
 
 
          Regolazione indipendente in materia di trasporti 
 
  1.  In  attesa  dell'istituzione   di   una   specifica   autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la  quale  il  Governo
presenta entro tre  mesi  dalla  data  di  conversione  del  presente
decreto un apposito disegno di legge,  all'articolo  37  del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14  novembre  1995,
n. 481, sono attribuite,  sino  all'istituzione  della  Autorita'  di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione
economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le  funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    1)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese  e  consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali,  alle  reti  autostradali,  fatte   salve   le   competenze
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e  autostradali  di  cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla  mobilita'  urbana  collegata  a
stazioni, aeroporti e porti; 
    2)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica  estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento
dei  relativi  oneri,  tenendo  conto  dell'esigenza  di   assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le  imprese  e  i  consumatori,  anche  alla  luce  delle   eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse; 
    3) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio  pubblico
o sovvenzionati; 
    4) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 
    5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime  gare;  con  riferimento  al  trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al  momento  della
gara non costituisce un requisito per  la  partecipazione  ovvero  un
fattore di discriminazione tra le  imprese  partecipanti.  In  questi
casi, all'impresa aggiudicataria e'  concesso  un  tempo  massimo  di
diciotto  mesi,  decorrenti   dall'aggiudicazione   definitiva,   per
l'acquisizione  del  materiale   rotabile   indispensabile   per   lo
svolgimento del servizio; 
    6)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i  concessionari  autostradali;  a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle  tratte  autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e
stimolare la concorrenza per confronto; 
    7) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura
ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi  da
parte del gestore dell'infrastruttura e  i  criteri  di  assegnazione
delle  tracce  e  della  capacita';  vigilare  sulla  loro   corretta
applicazione da parte del gestore  dell'infrastruttura;  svolgere  le
funzioni di cui al successivo articolo 39; 
    8) con particolare riferimento al servizio taxi,  ad  adeguare  i
livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della  qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani,  secondo
i  criteri  di  ragionevolezza  e  proporzionalita',  allo  scopo  di
garantire il diritto di  mobilita'  degli  utenti  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
      a)  l'incremento  del  numero  delle  licenze,   ove   ritenuto
necessario anche in base a un'analisi per  confronto  nell'ambito  di
realta'  comunitarie  comparabili,  a  seguito  di  istruttoria   sui
costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e'  accompagnato
da adeguate compensazioni da corrispondere una  tantum  a  favore  di
coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando  gli  introiti
derivanti  dalla  messa  all'asta   delle   nuove   licenze,   oppure
attribuendole a chi gia'  le  detiene,  con  facolta'  di  vendita  o
affitto, in un  termine  congruo  oppure  attraverso  altre  adeguate
modalita'; 
      b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di  essere
sostituiti  alla   guida   da   chiunque   abbia   i   requisiti   di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente; 
      c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e
di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia  di
un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; 
      d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria
attivita' anche al  di  fuori  dell'area  per  la  quale  sono  state
originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a
seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a); 
      e) consentire una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come,  a
esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme; 
      f) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la  determinazione  autoritativa  di
quelle massime a tutela dei consumatori"; 
    b) al  comma  3,  dopo  la  virgola,  sono  soppresse  le  parole
"individuata ai sensi del medesimo comma"; 
    c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del
comma 2"; 
    d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole  "individuata
dal comma 2"; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente : 
  "6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo  di
personale,  complessivamente  non  superiore  alle   ottanta   unita'
comandate da altre pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a  carico
delle amministrazioni di provenienza. ". 
  2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i  criteri  e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorita'  di  regolazione,
alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".