Art. 37 
 
 
                 Misure per il trasporto ferroviario 
 
  1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel  settore  del  trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.
L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione  delle  dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi
gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione Europea. In esito  all'analisi,  l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento. 
  2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
188, come modificato dall'articolo  8  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole "ed i contratti  collettivi  nazionali  di  settore"
sono soppresse; 
    b) la lettera b-bis) e' soppressa.