Art. 25 
 
          Misure di semplificazione per le imprese agricole 
 
  1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo  i  protocolli  standard  previsti  nel
sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati  informatiche
dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita'  di  applicazione
delle misure di semplificazione  previste  dal  presente  comma  sono
definite con apposite convenzioni tra  l'AGEA  e  le  amministrazioni
sopra indicate entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.  Le
modalita' operative per  la  consultazione  del  fascicolo  aziendale
elettronico da parte delle pubbliche  amministrazioni  sono  definite
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  la   semplificazione,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Gli  organismi
pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".