Art. 26 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati"; b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.".