Art. 27 Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.".