Art. 27 
 
             Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.".