Art. 28 
 
Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                         deposito temporaneo 
 
  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da
elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito
temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto  la  movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e'  socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». 
  2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
cui gli stessi sono soci».