Art. 20 
                       Comunita' intelligenti 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenti
tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  di
cui al comma 2: 
  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'
intelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; 
  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12; 
  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  dati
delle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumenti
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti; 
  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. 
  2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il  Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da nove  componenti  in
possesso di particolari competenze e  di  comprovata  esperienza  nel
settore delle comunita' intelligenti,  di  cui  l'uno  designato  dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, di cui due dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
uno designato dall'Associazione nazionale dei  comuni  italiani,  uno
dall'Unione  delle  province  italiane  e  altri  tre  nominati   dal
Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia  digitale,  di  cui  uno
proveniente da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese  o
di  cittadini   maggiormente   rappresentative,   uno   dall'Istituto
nazionale  di  statistica  (Istat)  e  uno  dall'Agenzia  stessa.  Il
comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il
Presidente.  Ai  componenti  del  comitato  non  spettano   compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti
durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. 
  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppo
della piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: 
  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i
parametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti; 
  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. 
  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblica
periodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti. 
  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente. 
  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia
avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti. 
  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul
territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',
l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  dei
sistemi  regionali  e  comunali  l'adattamento  ai  diversi  contesti
territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a). 
  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'
per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono: 
  a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; 
  b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; 
  c) il sistema di monitoraggio. 
  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia: 
  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  della
domanda; 
  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard
per l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presenti
nel catalogo; 
  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appalti
pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'
intelligenti. 
  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia: 
  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; 
  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativo
pubblico; 
  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei
servizi telematici; 
  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,
eventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   la
realizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  delle
comunita' intelligenti. 
  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per
valutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  di
concerto con ISTAT: 
  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su
indicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delle
condizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   delle
comunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tra
tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;
indicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alle
misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  o
investimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni
oggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   di
classificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  uno
schema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  e
l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  della
comunita' in cui risiedono; 
  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,
promuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvede
affinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggio
delle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  e
utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  la
definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge; 
  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),
l'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   e
ambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardo
allo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti; 
  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti. 
  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi
per progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazioni
pubbliche che: 
  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
nel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   e
l'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   esse
condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; 
  b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi  nel
catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del
presente decreto e nel rispetto della normativa sulla  valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico; 
  c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio. 
  14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel  catalogo  di
cui  all'articolo  67  del   Codice   dell'amministrazione   digitale
confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10. 
  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offrire
informazioni nonche' progettare ed erogare servizi e  fruibili  senza
discriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  o
svantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  delle
comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazione
tecnologica. 
  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2
della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligente
costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'
intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'
delle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    di
regolamentazione delle comunita' intelligenti. 
  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la
fornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazioni
pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,
il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  di
valutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    fini
dell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  conto
della destinazione del bene o del servizio.  L'Agenzia  per  l'Italia
digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati,  sul
rispetto del presente comma. 
  19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  di
Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.