Art. 61. 
 
  Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo  sicuro,  con  i
relativi allegati: 
 
    a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i
verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni
stabilite dalla legge; 
 
    b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge  o
a richiesta delle parti. 
 
  A questo effetto li rileghera' in volumi  per  ordine  cronologico,
ponendo sul margine di ciascun atto un numero  progressivo.  Ciascuno
degli allegati avra' lo stesso numero progressivo dell'atto,  ed  una
lettera alfabetica che lo controdistingue. 
 
  I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti
segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della  loro
apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti. 
 
  I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e  su  richiesta
di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura
o pubblicazione, dovranno far passaggio dal  fascicolo  e  repertorio
speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale  degli  atti
notarili. L'ordine cronologico col quale  ciascun  testamento  dovra'
essere collocato nel fascicolo,  sara'  determinato  dalla  data  dei
rispettivi verbali  di  richiesta,  per  i  testamenti  pubblici;  di
apertura  per  i  testamenti  segreti  e  di  pubblicazione,  per   i
testamenti olografi.