Art. 63. 
 
  Nei casi in cui il notaro,  adempiendo  a  disposizioni  di  legge,
abbia presentato alla competente  autorita'  il  proprio  repertorio,
egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti  da
bollo, numerati e firmati dal  pretore  a  mente  dell'art.  64,  per
segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel  frattempo,
salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sara' restituito. 
 
  Di  tale  circostanza  egli  deve  far   menzione   nella   colonna
«Osservazioni» del repertorio di contro  ai  numeri  riportati,  e  i
fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso. 
 
  Le  autorita'  cui  il  repertorio  sara'  presentato  debbono  sul
medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto  annotatovi,  il  giorno
della presentazione e quello della restituzione.