Art. 63. Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorita' il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sara' restituito. Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso. Le autorita' cui il repertorio sara' presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.